di Lorenzo Lodoli
Con la circolare n. 10 del 15.5.2019 l’Agenzia delle Entrate chiarisce alcune questioni dubbie relative alla definizione agevolata delle liti pendenti con riguardo agli atti definibili e alla determinazione degli importi dovuti.
Atti oggetto di definizione
In primo luogo ha escluso dalla definizione ex art. 6 DL 119/2018 le liti aventi ad oggetto avvisi di liquidazione relativi all’applicazione dell’imposta di registro agli atti giudiziari. A parere dell’Agenzia delle entrate si tratta di atti che hanno una funzione di riscossione dell’imposta dovuta in relazione alla registrazione dei predetti atti.
In relazione ai giudizi relativi ai ruoli e alle cartelle di pagamento è possibile usufruire della definizione agevolata soltanto quando tali atti assolvano anche una funzione di natura impositiva. Quindi sono definibili sono quando il ruolo e la cartella di pagamento siano stati emessi a seguito della rettifica dei dati indicati in dichiarazione e, quindi, attengano a tributi dovuti in misura superiore rispetto a quella dichiarata e liquidata dal contribuente oppure quando essi, non essendo stati preceduti da atti impositivi presupposti, portino per la prima volta il contribuente a conoscenza della pretesa tributaria e nel ricorso sia stata eccepita l’invalidità della notifica del relativo atto impositivo.
Determinazione degli importi dovuti
Per determinare il quantum da versare ai fini della definizione delle liti è necessario avere riguardo alla situazione processuale della controversia, esistente al 24 ottobre 2018, per cui qualsiasi atto intervenuto successivamente (anche il deposito di una sentenza) non produce effetti. Ne consegue che, se la costituzione in giudizio del ricorrente è stata effettuata entro la medesima data del 24 ottobre 2018, la controversia può essere definita con il pagamento del 90 per cento del relativo valore.
Quanto alla sospensione, in presenza dei presupposti richiesti dall’articolo 6, la controversia sospesa dalla Commissione tributaria provinciale ai sensi dell’articolo 295 c.p.c. può essere definita con il pagamento del 90 per cento del relativo valore.
L’Agenzia delle Entrate ha altresì chiarito che la definizione agevolata della lite con il pagamento di un importo pari al 5 per cento del relativo valore trova applicazione con esclusivo riferimento alle controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di cassazione per le quali l’Agenzia delle entrate sia risultata integralmente soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio. Per valutare se ci sia stata integrale soccombenza o meno è necessario confrontare quanto chiesto dal contribuente e quanto deciso dall’organo giurisdizionale adito e si considera “integrale” quando la domanda del contribuente sia stata accolta integralmente.
E’ dovuto il 15 per cento del relativo valore, anche qualora l’ultima pronuncia depositata alla data del 24 ottobre 2018, favorevole al contribuente, sia stata emessa dalla Commissione tributaria regionale in qualità di giudice del rinvio.
L’Agenzia delle Entrate poi evidenzia che in caso di pronuncia della Corte di cassazione che statuisce sulla debenza del tributo rinviando solo per la determinazione delle sanzioni, sul tributo si è formato il giudicato interno. In tal caso da un lato, la lite, in sede di rinvio, pende solo per le sanzioni e, dall’altro, c’è un tributo definito in ragione della formazione del giudicato interno. Sarà possibile la definizione delle sanzioni a costo zero.
Quanto alla modalità di definizione delle liti instaurate avverso due distinti atti di accertamento emessi nei confronti di un consolidato in data antecedente 2011, occorre evidenziare che la normativa successiva ha unificato l’atto di accertamento nei confronti del consolidato anche al fine di superare le criticità derivanti, anche in sede contenziosa, dalla notifica di due distinti atti impositivi.
Pertanto ne consegue che:
- nel giudizio sospeso, avverso l’accertamento di secondo livello nei confronti della consolidante, i giudici si limiterebbero a recepire le risultanze del contenzioso sull’accertamento di primo livello nei confronti della consolidata;
- il valore della controversia riferita all’accertamento di primo livello può essere agevolmente determinato con riferimento all’IRES.
Infine a seguito del perfezionamento della definizione, potrà essere richiesta la dichiarazione di cessata materia del contendere anche nella lite relativa all’accertamento di secondo livello.
Alcuni ulteriori chiarimenti:
- si può definire pagando il 90% dell’imposta se, al 24 ottobre 2018, il giudizio di primo grado è stato sospeso ai sensi dell’art. 295 c.p.c.;
- gli importi versati in ragione della riscossione in pendenza di giudizio sono scomputabili, a condizione che, a seguito di vittoria del contribuente, non siano già stati restituiti;
- nella definizione delle liti riguardante le ASD e le SSD iscritte al registro del CONI a fine 2017 ex art. 7 DL 119/2018, occorre versare, a seconda dei casi, il 5% o il 10% di interessi, e occorre considerare gli interessi “accertati”, indicati dunque nell’accertamento e calcolati di norma sino al giorno di emissione dell’atto.