Per la rivalsa si deve attendere anche un anno

Per la rivalsa si deve attendere anche un anno

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Di Lorenzo Lodoli

Vi è una discrasia temporale tra il momento in cui diviene definitiva la definizione delle liti pendenti con il versamento del dovuto e il momento in cui il cedente/prestatore può rivalersi nei confronti del cessionario/committente per il recupero dell‘Iva versata. Discrasia che invece non sussiste per le definizioni agevolate dei Pvc e degli atti impositivi.

Questo è uno dei chiarimenti che emergono dalla risposta ad interpello n. 157 dell’Agenzia delle Entrate.

Nel caso in esame il contribuente, al quale l’Ufficio aveva riqualificato come imponibile una cessione di beni, chiede se a seguito della definizione delle liti ex art. 6 DL 119/2018 l’Iva pagata nell'ambito della definizione delle liti possa essere addebitata in via di rivalsa alla società cessionaria ed il momento in cui l’avviso di accertamento impugnato possa essere considerato definitivo ai fini della rivalsa.

Ricordiamo che la rivalsa consente al cedente/prestatore di richiedere l’imposta versata al cliente e consente a quest’ultimo di detrarla, ed è possibile, ai sensi dell’art. 60 comma 7 del D.P.R. 633/72, solo in presenza di avvisi di accertamento o di rettifica divenuti definitivi ed a condizione che il contribuente accertato paghi l’imposta, le sanzioni e gli interessi.

Con la risposta in esame l’Agenzia delle Entrate ha confermato (quanto già aveva avuto modo di dire con le risposte ad interpelli 128 e 129 del 23.4.2019) la possibilità da parte del cedente di procedere in via di rivalsa per le somme pagate a titolo di definizione della controversia tributaria ai sensi del citato articolo 6.

Con riferimento al requisito della definitività ai fini dell’esercizio della rivalsa, l’Agenzia delle Entrate ritiene definitivo l’atto nel momento del passaggio in giudicato della pronuncia giurisdizionale che dichiara l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere a seguito della definizione agevolata.

Se invece, come nel caso dell’interpello, si è in pendenza dei termini per l’impugnazione della pronuncia giurisdizionale di primo grado, e pertanto non vi sarà appello e conseguente pronuncia giurisdizionale di cessazione della materia del contendere, la definitività si determina alla scadenza del 31 luglio 2020 senza notifica del diniego dell’agevolazione da parte dell’Ufficio (v. art. 6, comma 12 DL 119/2018).

Pertanto il concetto di definitività ai fini della rivalsa non coincide con il momento di perfezionamento della definizione delle liti che ai sensi del comma 6 dell’art. 6 si ha con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti o della prima rata entro il 31 maggio 2019.

A seguito di tale procedura il contribuente potrebbe trovarsi a definire una lite con il versamento di quanto dovuto entro il 31 maggio 2019 e poi a dover attendere anche 1 anno prima di procedere con l’azione di rivalsa nei confronti del proprio cessionario dovendo attendere un provvedimento del giudice che chiude la controversia o la data del 31 luglio 2020 senza ricevere un diniego.

Si tratta di una discrasia temporale che non sembra esserci negli altri istituti definitori introdotti con il DL 119/2018. Si pensa in particolare agli artt. 1 e 2 che hanno introdotto la definizione dei Pvc o degli atti impositivi per i quali, dopo il perfezionamento, non sono previsti ulteriori atti giudiziari o adempimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Altri due chiarimenti importanti infine con la risposta ad interpello da parte dell’Agenzia delle Entrate. In primo luogo la rivalsa potrà essere esercitata nei limiti delle somme corrisposte ai fini della definizione e pertanto nel caso in questione per il 90 per cento del valore della controversia. In secondo luogo che nel caso di pagamento rateale della somma dovuta ai fini della definizione il diritto di rivalsa può essere esercitato in proporzione al valore delle singole rate pagate.

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