Il prossimo 1° luglio cambieranno le regole di gestione per le fatture immediate e per le fatture differite sia in base alle nuove regole imposte dal Dl 119/2018 sia per le posizioni innovative assunte dalla circolare 14/E/2019 dell’Agenzia delle Entrate. Proprio in riferimento a questo ultimo documento di prassi è necessario segnalare che l’Agenzia è intervenuta sull’argomento e anzi ha arricchito le sue interpretazioni spaziando in diversi temi. Ha affrontato tra l’altro tutto il tema delle regole legate alla moratoria sanzionatoria che dal 1° luglio per i trimestrali e dal 1° ottobre per i mensili finirà; ha fornito chiarimenti importanti in materia di bollo e di regolarizzazione consentendo al destinatario della fattura di correggere gli errori del mittente con un semplice versamento; ha risolto temi di riallineamento tra le vecchie e le nuove regole in materia di registrazione delle vendite e degli acquisti; ha fornito un vero e proprio vademecum sulla gestione delle autofatture, integrazione delle fatture e regolarizzazione in caso di ricezione irregolare o non ricezione delle fatture; ha messo il punto per gli obblighi e i divieti delle fatture emesse dagli operatori sanitari.
Insomma un documento di prassi complesso, ma interessante guidato per una volta da un concreto e pragmatico spirito di semplificazione e alla ricerca di comprendere come si può sfruttare anche sul piano interpretativo il nuovo contesto normativo che gira intorno alla fattura elettronica.
Fattura immediata
La fattura immediata ruoterà sempre e comunque intorno alla data di effettuazione dell’operazione e non sulla data di emissione. In effetti, dal 1° luglio l’emissione delle fatture immediate sia esse cartacee che elettroniche potrà avvenire entro 10 giorni (probabilmente verrà esteso a 12 o 15 giorni dal decreto crescita) dalla data di effettuazione dell’operazione. Questa novità prevista dall’art. 11 del Dl 119/2018 aveva sollevato non pochi dubbi su quale data bisognasse indicare nella fattura elettronica se quella di effettuazione o quella di emissione. L’Agenzia delle Entrate con la circolare 14/E del 17 giugno 2019 ha specificato che per le sole fatture elettroniche la data da indicare nella fattura è la data di effettuazione dell’operazione, mentre la data di emissione (vale a dire la data di trasmissione al fisco e al cliente) verrà assegnata direttamente dal Sistema d’interscambio.
Quindi gli operatori e in particolare coloro che gestiscono la contabilità potranno gestire la fatturazione (almeno quella elettronica) come hanno sempre fatto senza alcuna modifica dei sistemi informativi, indicando in fattura la data di effettuazione dell’operazione e potranno trasmettere la fattura allo Sdi entro il termine fissato dalla norma. Se prendessimo ad esempio un professionista che riceve un pagamento per una prestazione di servizio il 28 ottobre 2019 potrà emettere la fattura anche il 6 del mese di novembre con indicazione in fattura della data del 28 ottobre.
Per la fattura cartacea, purtroppo, saremo costretti a gestire la doppia data direttamente in fattura tutte le volte che questi termini sono disallineati.
Fattura differita
La vera novità della circolare 14/E/2019 è la soluzione interpretativa scelta dal fisco per la gestione della fattura differita. In particolare, come si ricorda la fattura differita, ai sensi dell’art. 21 comma 4, lett. a) del Dpr 633/72, può essere emessa entro il 15 del mese successivo con riferimento, in termini di liquidazione dell’imposta, al mese di effettuazione dell’operazione. La questione che si poneva era quale fosse la data da indicare in fattura. L’Agenzia chiarisce che se la fattura relativa alle cessioni effettuate nel corso del mese precedente siano riferite, ad esempio, a tre consegne del 2, 10 e 28 settembre 2019, la fattura differita può essere trasmessa tra il 1° e il 15 del mese di ottobre, ma la data da indicare in fattura sarà quella del 28 di settembre.
Questa soluzione conferma la prassi utilizzata da tutti i contribuenti ma specifica (questo è un elemento sicuramente da considerare) che la data da indicare non è sempre quella dell’ultimo giorno del mese precedente, ma la data dell’ultima cessione documentata con documento di trasporto.
Registrazione fatture emesse
Le interpretazioni pragmatiche fornite dalla circolare 14/E/2019 risolvono anche le problematiche collegate alla registrazione delle fatture emesse. In particolare, per quanto riguarda la registrazione delle fatture emesse la circolare fornisce un chiarimento di sicuro interesse che supera alcune specifiche problematiche. In effetti, l’art. 23 del Dpr 633/72 prevede espressamente che nel registro delle vendite vada annotata la data di emissione della fattura. L’Agenzia, con un approccio coerente e conseguenziale a quanto detto in materia di fattura immediata e differita, chiarisce che anche nei registri va annotata sempre la data di effettuazione o meglio la data indicata in fattura.
Il chiarimento, arricchito da una serie di esempi, consente agli operatori di continuare a gestire le fatture in base alle regole di liquidazione dell’imposta mantenendo una stretta coerenza tra fattura e registri.
Esterometro
Per quanto riguarda il nuovo adempimento che i contribuenti sono chiamati ad effettuare mensilmente per tutte le operazioni effettuate nei confronti di soggetti non residenti, non stabiliti ancorché identificati, la maggiore novità da segnalare riguarda il perimetro dei soggetti obbligati. L’Agenzia delle Entrate, superando a dire il vero delle precedenti posizioni espresse con delle risposte ad interpelli nei mesi scorsi, chiariscono che i soggetti obbligati sono solo coloro che sono obbligati ad emettere fatture elettroniche. Da ciò discende che sono esclusi dallo specifico obbligo i soggetti che si avvalgono del regime di vantaggio, i forfettari e le associazioni sportive dilettantistiche che hanno conseguito proventi dalle attività commerciali fino a 65.000 euro.
Imposta di bollo
Per quanto riguarda l’imposta di bollo la circolare 14/E/2019 affronta tre temi principali: il termine di versamento dell’imposta per fatture elettroniche e analogiche; la portata e l’utilizzo del preconto rilasciato dall’Agenzia delle Entrate; la solidarietà dell’imposta e la regolarizzazione in caso di errore commesso dall’emittente del documento.
Proprio in relazione a questo ultimo punto la circolare trova una soluzione pragmatica molto interessante. In particolare, se il destinatario della fattura si accorge che nel tracciato Xml non è indicato l’assolvimento dell’imposta di bollo come può regolarizzare l’errore? L’Agenzia, dopo aver sottolineato che la responsabilità del pagamento dell’imposta di bollo è ripartita tra emittente e destinatario, specifica che la regolarizzazione non comporta né l’emissione di una nota di credito, né la presentazione della fattura al fisco, ma è necessario operare entro 15 giorni dalla ricezione il versamento dell’imposta con modello F24. Questa soluzione sicuramente utile comporta però un monitoraggio tempestivo della fattura e probabilmente è necessario introdurre dei meccanismi di controllo automatico.