Con la circolare n. 14/E del 17 giugno 2019, l’Agenzia delle entrate nel chiarire le regole e i residui dubbi in tema di obbligo di fatturazione elettronica, si è occupata anche del trattamento sanzionatorio correlato chiarendo l’operatività delle sanzioni durante il periodo di moratoria in scadenza il prossimo 16 novembre 2019. Tale periodo, valido sia per i contribuenti mensili che per quelli trimestrali, è consistito nella disapplicazione ovvero nella riduzione delle sanzioni irrogabili nelle ipotesi di omessa o tardiva emissione delle fatture in formato elettronico. Saranno invece sempre irrogabili in misura piena le sanzioni per omesso, incompleto o errato invio dell’esterometro e cioè dei dati delle fatture estere. La moratoria inoltre non ha riguardato le altre violazioni punibili con sanzioni per omesso versamento IVA, per utilizzo di crediti non spettanti e per non corretta tenuta e conservazione di scritture contabili, documenti e registri. Queste sanzioni restano quindi sempre ed in ogni caso applicabili, salvo ravvedimento operoso da parte del contribuente.
Moratoria
Dal 1° gennaio 2019 sussiste l’obbligo di emettere, esclusivamente in formato elettronico, le fatture per le operazioni intercorse tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, salvo le esclusioni soggettive previste ad esempio per i contribuenti in regime di vantaggio. L’eventuale emissione di una fattura con modalità diverse, e quindi non in formato xml e senza effettuare l’invio avvalendosi del Sistema di interscambio, equivale di per sé a non averla emessa e di conseguenza a non avere correttamente documentato la cessione o la prestazione. Risulta punibile anche il comportamento del cessionario/committente che, avendo acquistato beni e servizi senza che sia stata emessa fattura in elettronico, non abbia provveduto nei termini a regolarizzare l’operazione mediante autofattura-denuncia. Per il primo semestre del periodo d’imposta 2019 per i contribuenti trimestrali e sino a Settembre 2019 per i mensili, non trovano tuttavia applicazione le sanzioni per omessa o tardiva fatturazione se la fattura viene emessa in formato elettronico oltre il termine normativamente stabilito ma, comunque, in un momento tale da potere far concorrere l’imposta alla corretta liquidazione di periodo sia essa mensile o trimestrale. Le sanzioni vengono invece contestate, ma in misura ridotta al 20 per cento, quando la fattura, seppure emessa tardivamente in elettronico, partecipa comunque alla liquidazione periodica del mese o trimestre successivo.
Sanzioni
Dal 17 novembre 2019 in avanti, scaduto il periodo di moratoria sia per i mensili che per i trimestrali, l’emissione di una fattura non in formato elettronico oppure oltre i termini normativamente previsti determina l’applicazione in misura piena delle sanzioni previste dall’articolo 6 del decreto legislativo n. 471 del 1997 per violazione degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni soggette ad IVA. Quanto alla tempistica di emissione, dal prossimo 1° luglio 2019 le fatture immediate potranno essere emesse, e quindi trasmesse al SdI, entro 10 giorni (12 giorni secondo la bozza di legge di conversione del decreto-crescita n. 34 del 2019) dall’effettuazione dell’operazione come indicata nel campo “data” del tracciato xml. Le fatture differite continuano invece a dovere essere emesse, e quindi inviate a SdI, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni quando data di consegna, spedizione o prestazione è attestata da documento commerciale, ddt o altra documentazione idonea. Se la trasmissione a SdI avviene oltre i 10 giorni (a breve 12 giorni) per le immediate, oppure oltre il giorno 15 del mese successivo per le differite, sia i contribuenti mensili che quelli trimestrali saranno punibili con sanzione amministrativa compresa fra il novanta e il centoottanta per cento dell'imposta relativa all'imponibile non correttamente documentato. Se tuttavia la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo, la sanzione è dovuta in misura fissa, compresa tra 250 e 2.000 euro. Anche il cessionario o il committente che abbia detratto l'imposta in assenza di una fattura elettronica è punito con una sanzione amministrativa pari al cento per cento dell'imposta, con un minimo di euro 250, sempreché non provveda a regolarizzare l’operazione.