Fattura elettronica: data fattura e registrazione

Fattura elettronica: data fattura e registrazione

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Di Santacroce Benedetto, Mastromatteo Alessandro

Data da indicare nel tracciato xml coincidente con quella di effettuazione delle operazioni: a tale momento vanno agganciate la registrazione delle fatture, sia immediate che differite, e l’esigibilità dell’imposta a prescindere dalla prevista possibilità dal 1° luglio 2019 di emettere fatture immediate, e quindi trasmetterle al Sistema di Interscambio, entro i successivi 10 giorni salvo estensione del termine in sede di conversione in legge del decreto crescita n. 34 del 2019. Con la circolare n. 14/E pubblicata il 17 giugno 2019, l’Agenzia delle entrate ha infatti precisato come la “data documento” da valorizzare sul file deve essere sempre quella dell’operazione a prescindere dalla successiva documentazione mediante SdI.

Possono così finalmente superarsi tutte quelle pratiche operative realizzate “forzando” i sistemi operativi al fine di indicare sul tracciato come data di emissione quella della trasmissione al sistema di interscambio le quali, il più delle volte, non coincidono. Tuttavia in caso di fatture cartacee, o elettroniche per mezzo di canali diversi dallo SdI, emesse nei 10 giorni successivi alla data di effettuazione dell’operazione, il documento dovrà invece contenere entrambe le date. Anche per le differite la data da indicare sul tracciato xml, da cui derivano esigibilità e registrazione, coincide con quella di effettuazione dell’operazione.

Fatture immediate

A partire dal 1° luglio 2019 le fatture immediate possono essere emesse entro dieci giorni dall’effettuazione dell’operazione indicando anche la data in cui si è realizzata la cessione di beni o la prestazione di servizi se diversa da quella di emissione. La non contestualità tra momento di effettuazione e documentazione della stessa vale per tutte le fatture, comprese quelle trasmesse tramite SdI: per queste ultime, tuttavia, sarà lo stesso Sistema di Interscambio ad attestare data e orario di avvenuta “trasmissione”. Per questa ragione non è stato modificato il tracciato xml e le relative specifiche tecniche né occorrerà intervenire sui sistemi operativi attraverso l’inserimento di un apposito campo “data effettuazione”: ciò che individua tale momento è infatti quanto indicato nel campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file della fattura elettronica. Nei successivi 10 giorni il documento potrà tuttavia essere trasmesso al Sistema di Interscambio.

Fatture differite

Nessuna modifica normativa ha interessato invece le fatture differite, le quali possono essere emesse (e quindi trasmesse al Sdi) entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione come certificata da documento commerciale, ddt o altro documento idoneo. Allo stesso modo delle fatture immediate trasmesse non contestualmente all’effettuazione dell’operazione, anche sul tracciato xml delle differite andrà comunque indicato nel campo “Data” quella riportata, ad esempio, sul documento di trasporto, decorrendo da tale momento gli obblighi fiscali di registrazione e liquidazione dell’imposta. Inoltre in presenza di più documenti che attestano cessioni o prestazioni avvenute nello stesso periodo temporale nei confronti di un medesimo cliente, sul tracciato andrà indicata la data dell’ultima operazione.

Registrazione

Dal 24 ottobre 2018 le fatture emesse, sia immediate che differite, possono essere annotate nel registro Iva vendite entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni. Unica eccezione per le fatture differite relative a triangolazioni nazionali, la cui registrazione deve avvenire entro il giorno 15 del mese successivo a quello di emissione e con riferimento al medesimo mese. Ai fini del rispetto dei principi di ordinata contabilità, in caso fatture immediate, alcune emesse contestualmente all’effettuazione dell’operazione, altre avvalendosi invece del periodo dei dieci giorni per la trasmissione, l’operatore è tenuto ad individuarle distintamente utilizzando o una specifica codifica che consenta l’imputazione corretta dell’imposta nel periodo di riferimento, ovvero registri sezionali o altro metodo ritenuto idoneo.

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