Verifica degli importi proposti a titolo di imposta di bollo calcolati su e-fatture transitate tramite SdI ed eventuale integrazione per eventuali altre fatture elettroniche emesse extra SdI: queste due delle attività che i contribuenti sono chiamati ad effettuare verificando quanto indicato dal servizio di calcolo messo a disposizione dall’Agenzia delle entrate e basato sui dati presenti nelle fatture inviate tramite sistema. Occorrerà infine regolarizzare eventuali fatture elettroniche ricevute ma non assoggettate a bollo entro 15 giorni dal ricevimento, versando la relativa imposta, solamente quando la fattura è sprovvista dell’indicazione del richiamo all’articolo 6 del decreto 17 giugno 2014 e sia stata invece da assoggettare a bollo. Non concorrono invece nella determinazione del bollo dovuto le fatture inviate a SdI ma scartate e, in quanto tali, da considerarsi come non emesse.
Calcolo
Per le fatture elettroniche e per gli altri documenti informatici, non c’è bisogno di alcuna comunicazione preventiva all’Amministrazione finanziaria e l’unica modalità di assolvimento è quella prevista dall’articolo 6 del decreto ministeriale del 17 giugno 2014 con pagamento telematico tramite modello F24 oppure, solo per le e-fatture, utilizzando l’addebito su conto corrente bancario o postale. Per tutti i documenti informatici diversi dalle fatture, l’imposta di bollo va inoltre versata entro il centoventesimo giorno successivo alla chiusura dell’esercizio, ossia entro il 30 aprile di ciascun anno in riferimento all’anno solare precedente. Per le fatture elettroniche il pagamento scade al giorno 20 del primo mese successivo a ciascun trimestre solare. Queste scadenze riguardano tutte le fatture elettroniche anche quelle non trasmesse tramite SdI (come ad esempio quelle estere): questa precisazione, di assoluta rilevanza, impone a tutti gli operatori di verificare l’emissione di fatture in formato elettronico extra SdI facendo concorrere l’ammontare del bollo dovuto, ove applicato, al calcolo dell’imposta da versare entro il 20 del mese successivo al trimestre di riferimento. Il servizio di calcolo messo a disposizione dall’Agenzia delle entrate è infatti un’agevolazione legata unicamente alle fatture elettroniche emesse via SdI, senza presunzione o vincolo di esaustività: i contribuenti sono perciò tenuti alla verifica degli importi proposti e alle integrazioni necessarie.
Solidarietà
Ferma restando la solidarietà tra i soggetti coinvolti nell’operazione, e quindi sia chi ha emesso la fattura elettronica sia chi l’ha ricevuta, l’assolvimento dell’imposta prescinde in ogni caso dalla soggettività IVA. L’imposta di bollo è infatti dovuta solidalmente da tutte le parti interessate dall’operazione documentata. Esemplificativo è il caso del Gruppo IVA dove il singolo membro che emette il documento, anche se non soggetto passivo di imposta, è obbligato principale mentre il Gruppo che si avvale della fattura è obbligato in solido. Allo stesso modo la solidarietà è in capo al singolo membro per le fatture emesse dal Gruppo.