Il possibile disallineamento tra la data di effettuazione dell’operazione e la data di emissione delle fatture non rappresenta una novità per quelle differite le quali, da sempre e per espressa previsione normativa, possono essere emesse entro il giorno 15 del mese successivo a quello di consegna o spedizione di beni ovvero per le prestazioni al momento del pagamento, in presenza di documento di trasporto o altro documento idoneo (si veda anche il sole 24 ore di ieri).
Diverso è il caso delle fatture immediate le quali, sino al 30 giugno 2019, andavano emesse obbligatoriamente entro lo stesso giorno di effettuazione dell’operazione mentre, dal 1° luglio 2019, potranno esserlo entro il dodicesimo giorno successivo. Tra gli elementi obbligatori che caratterizzano il contenuto di tutte le tipologie di fatture, immediate o differite che siano, vi è l’indicazione della data di emissione e, se diversa e con decorrenza dal 1° luglio 2019, la data in cui è stata effettuata la cessione o prestazione ovvero quando è stato corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo.
Per evitare di intervenire sul tracciato xml delle e-fatture, inserendo un nuovo tag relativo alla “data di effettuazione”, l’Agenzia delle entrate con la circolare n. 14/E del 17 giugno 2019 ha chiarito come la data indicata sul tracciato dovrà essere, appunto, quella in cui l’operazione si è realizzata e dalla quale decorrono gli obblighi di liquidazione dell’imposta e di registrazione.
La data di emissione sarà invece attestata dallo stesso SdI al momento della ricezione del file xml. In questo modo si è venuti incontro alle imprese evitando loro di implementare ed aggiornare i software utilizzati per generare e trasmettere le e-fatture. In questo modo potrà facilmente essere verificata dall’Agenzia delle entrate l’emissione di una fattura immediata oltre il termine dei dodici giorni con riflessi sanzionatori più gravi in caso di mancato versamento per tempo dell’IVA esposta sul documento quando, ad esempio, l’operazione viene realizzata verso fine mese e la fattura immediata è trasmessa a SdI in quello successivo determinando un possibile ritardo nel versamento dell’imposta. Questo rischio non si corre invece per le fatture differite.
Così come previsto per quelle immediate, quando non trasmesse contestualmente all’effettuazione dell’operazione, anche sul tracciato xml delle differite potrà essere riportata, senza quindi alcuna modifica di tracciato, una sola data quale, ad esempio, quella del documento di trasporto ovvero del documento commerciale che attesta l’avvenuta effettuazione di cessione o prestazione: da tale momento decorrono infatti gli obblighi fiscali di registrazione e liquidazione dell’imposta.
La fattura differita consente infatti di esporre in un unico documento tutte le consegne o le spedizioni realizzate nei confronti di un medesimo cliente nello stesso periodo di riferimento e cioè nel mese solare, il quale costituisce la finestra temporale cui ricondurre la debenza dell’imposta delle relative operazioni pur se documentate entro il 15 del mese successivo. In presenza di più documenti che attestano cessioni o prestazioni avvenute nello stesso periodo temporale nei confronti di un medesimo cliente, secondo la circolare n. 14/E sul tracciato è possibile indicare la data dell’ultima operazione del mese.
Una lettura stringente di questa indicazione porterebbe a dovere verificare per ciascun cliente la data dell’ultimo documento di trasporto da indicare poi nel tracciato xml, generando problematiche operative non indifferenti alle imprese le quali, per le fatture differite e nel pieno rispetto della normativa vigente, sono solite invece emetterle con la data dell’ultimo giorno del mese di riferimento riportando comunque il dettaglio delle singole operazioni. In questo modo, inserendo in fattura l’ultimo trasporto ovvero la data del mese di riferimento, interpretando in modo coerente l’apertura dell’Agenzia delle Entrate, si rispetta il dettato della norma che vuole inserito in fattura la/le date di effettuazione delle singole operazioni (contenute per legge nel DDT), si rispetta il termine di trasmissione (che verrà assegnato dal SdI), si rispetta il termine di registrazione e cosa più importante si rispetta il termine di liquidazione dell’imposta.