Note di variazione: risposta a interpello n. 199/2019

Note di variazione: risposta a interpello n. 199/2019

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Di Abagnale Anna

La nota di variazione, a rettifica di una precedente operazione, va emessa nei confronti della nuova società che gestisce il fondo. Ciò nonostante l’operazione da rettificare sia intercorsa tra il fornitore e la precedente società di gestione.

Con la risposta a interpello n. 199 del 20 giugno 2019, l’Agenzia delle Entrate ha preso una posizione netta in tema di continuità delle posizioni soggettive ai fini Iva. Quando, per qualsiasi ragione, una società subentra ad un’altra nelle sue posizioni soggettive preesistenti, senza che vi sia alcuna soluzione di continuità, anche per quanto riguardo l’Iva il trasferimento avviene senza interruzioni. Pertanto, anche l’emissione di una nota di variazione che va a modificare una precedente operazione avvenuta tra il fornitore e l’originario destinatario, va legittimamente emessa in riferimento al soggetto subentrante. Nel caso specifico, una società sostituisce una precedente nella gestione di un fondo d’investimento alternativo immobiliare. Dunque, è quest’ultima (e non la precedente) ad essere abilitata a ricevere la nota di variazione diretta a rettificare le precedenti fatture emesse erroneamente dal fornitore con l’aliquota Iva del 22% anziché del 10%, in quanto si realizza una successione in tutte le posizioni soggettive di natura gestoria della precedente società, avente sia valenza civilistica sia fiscale. Non è superfluo ricordare che la rettifica in diminuzione in questione, diretta a regolarizzare la fattura con Iva esposta maggiore di quella dovuta, può realizzarsi purché sussista la condizione temporale di cui all’art. 26, comma 3, D.P.R. 633/1972, ovvero entro un anno dall’effettuazione dell’operazione originaria.

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