Tax free shopping con rimborso senza note di variazione elettroniche

Tax free shopping con rimborso senza note di variazione elettroniche

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Di Santacroce Benedetto, Mastromatteo Alessandro

Non vanno trasmesse elettronicamente tramite Otello le note di variazione in diminuzione per le operazioni tax free quando sono realizzate addebitando l’imposta in fattura all’acquirente: con la risoluzione n. 65/E pubblicata il 10 luglio 2019.

L’Agenzia delle entrate è tornata sulle modalità di gestione ed emissione delle note di variazione, integrando le indicazioni in precedenza rese con la risoluzione n. 58/E dell’11 giugno 2019.

Il dubbio riguardava la necessità di emettere sempre tali note di variazione, e cioè sia in caso di cessione senza applicazione di IVA al momento dell’acquisto sia quando l’imposta era stata applicata con diritto dell’acquirente al rimborso della stessa.

Si tratta delle due ipotesi disciplinate dall’articolo 38-quater del D.P.R. n. 633 del 1972 relative alla cessione di beni per un importo complessivo superiore a 154,94 euro, comprensivo di IVA, effettuate a favore di soggetti non residenti o domiciliati nell’Unione Europea per uso personale o familiare e trasportati nei bagagli personali.

Dal 1° settembre 2018, le cessioni tax free devono essere inoltre documentate con fattura elettronica con apposizione, all’atto dell’uscita dal territorio, di un visto doganale di uscita, anch’esso elettronico, che chiude fiscalmente l’operazione. L’esercente che non addebita l’imposta all’acquisto e non riceve, entro il quarto mese successivo alla vendita, la fattura con l’apposizione del “visto uscire”, deve regolarizzare l’operazione entro il mese successivo con emissione di una nota di variazione dell’Iva dovuta.

La regolarizzazione va effettuata in questo caso inviando note di variazione elettroniche attraverso la piattaforma Otello: con la risoluzione n. 58/E/2019 è stato a tal fine precisato come non sia possibile emettere note di variazione cumulative in quanto ogni singola operazione di cessione, documentata con una fattura e con la eventuale correlata nota di variazione, viene univocamente identificata da Otello il quale notifica il “codice richiesta” da indicare, ad esempio, sulla copia che il cedente consegna al turista non residente.

Al contrario, la risoluzione n. 65/E in commento precisa che, per le operazioni in cui l’IVA è stata addebitata al cliente quest’ultimo, al momento dell’uscita dal territorio unionale, ha diritto al rimborso dell’imposta da parte dell’esercente nazionale il quale, tuttavia, non deve inviare ad Otello una nota di variazione in diminuzione ma deve annotarla nel registro IVA acquisti restando però obbligato, in caso di controlli o contestazioni, a fornire la prova degli elementi idonei a giustificare la variazione ed il collegamento con l’operazione originaria.

La prova richiesta può essere fornita anche mediante documenti riepilogativi rilasciati dagli intermediari tax free che hanno proceduto direttamente al rimborso a favore del cliente estero: tali documenti devono consentire in ogni caso di collegare in maniera certa ed inequivoca l’originaria cessione non solo all’uscita dei beni dal territorio unionale ma anche alla conseguente variazione, anche cumulativa, annotata nel registro acquisti.

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