L’esenzione dall’IVA per l’attività di raccolta delle somme di gioco non si estende ai terzi che non hanno alcun rapporto con il titolare del nulla-osta per gli apparecchi (c.d. concessionario di Stato). La Risposta ad interpello n. 226/2019 ritorna sul tema del trattamento IVA dei rapporti tra i soggetti che gestiscono le somme raccolte dalle giocate.
In effetti, l’Amministrazione finanziaria aveva già fornito importanti chiarimenti sul tema. In particolare con la Circolare 21/E del 13 maggio 2005, che aveva commentato le modifiche apportate dalla Legge finanziaria 2005, era stato chiarito che, quanto all’ambito applicativo dell’esenzione IVA della raccolta delle somme ritratte dalle slot machine di cui all’art. 10, comma 6, DPR 633/1972, vi rientrano, senza dubbio, i rapporti contrattuali in cui una delle parti è necessariamente il concessionario della rete di gestione telematica, titolare del nulla osta per l’installazione e la messa in esercizio degli apparecchi.
Di conseguenza il regime di vantaggio si applica ai rapporti tra concessionario e gestore, solitamente possessore degli apparecchi da gioco, e tra concessionario ed esercente, titolare del pubblico esercizio dove gli apparecchi sono messi a disposizione del pubblico e dove avvengono materialmente le giocate.
Ciò in quanto entrambi i soggetti, gestore ed esercente, provvedono per incarico del concessionario alla raccolta delle giocate. Diversamente sono assoggettati ad IVA, con aliquota ordinaria, i corrispettivi dell’eventuale attività posta in essere nell’ambito dei rapporti instaurati tra esercente e gestore.
Ma cosa succede se il gestore, nello svolgimento della sua attività ricorre ai servizi resi da un terzo?
È questo il caso pratico presentato alle Entrate con apposita istanza di interpello. Il contribuente istante, avendo sottoscritto un contratto di collaborazione con il gestore al fine di coadiuvarlo nella gestione dell’attività di raccolta delle somme di denaro giocate mediante apparecchi da divertimento ed intrattenimento, chiedeva se al corrispettivo ricevuto potesse estendersi la disciplina dell’esenzione IVA prevista a favore del gestore suo committente.
La risposta dell’Amministrazione è negativa. Non coinvolgendo il rapporto tra l’istante e il gestore direttamente il concessionario, non c’è spazio per l’applicazione della norma dell’art. 10, comma 6, DPR 633/1972 e l’IVA è dovuta in misura piena.
Del resto la ratio dell’esenzione in questione è dettata dalla necessità di eliminare la doppia imposizione fiscale di tipo indiretto. L’attività di gioco lecito, infatti, già sconta un’imposizione indiretta a titolo di prelievo erariale unico c.d. “PREU”, di cui risponde il concessionario. Sicché richiedere l’IVA sulle operazioni che lo coinvolgono significherebbe tassare l’operazione due volte. La stessa esigenza non è avvertita in riferimento ai rapporti, come quello in commento, di cui tale soggetto non è parte. Da qui deriva la tassazione piena ai fini IVA.