E-fattura e corrispettivi entro 12 giorni

E-fattura e corrispettivi entro 12 giorni

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Di Santacroce Benedetto, Mastromatteo Alessandro

Allineato a dodici giorni il termine massimo entro cui emettere fatture elettroniche immediate, inviandole tramite SdI, e trasmettere corrispettivi telematici comunque da memorizzare al momento di effettuazione dell’operazione; moratoria delle sanzioni per il primo semestre di vigenza dell’obbligo in caso di trasmissione telematica dei corrispettivi entro il mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni; abrogazione della previsione di un apposito previsto decreto ministeriale con cui si sarebbero dovute individuare specifiche aree territoriali caratterizzate da scarsa connettività e per le quali si sarebbe potuto continuare ad emettere scontrino o ricevuta fiscale; dal 1° gennaio 2020 prevista l’integrazione con indicazione del bollo dovuto, attraverso procedure automatizzate e a cura dell’Agenzia delle entrate, dell’e-fatture ricevute su SdI e non assoggettate a imposta, con sanzione al 30 per cento in caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento; raddoppio delle probabilità di vincita dei premi della lotteria scontrini se i pagamenti sono stati effettuati con strumenti tracciabili; obbligo di fatturazione elettronica da e verso San Marino (si veda articolo nella pagina): queste le principali novità correlate agli obblighi di fatturazione elettronica e di corrispettivi telematici contenute nella legge di conversione del decreto crescita. 

Termini di emissione ed invio

A decorrere dal 1° luglio 2019 le fatture immediate, sia cartacee che elettroniche, possono essere emesse in un momento diverso da quello di effettuazione dell’operazione e precisamente entro 12 giorni da tale data rispetto ai 10 giorni originariamente previsti dal decreto-legge n. 119 del 2018.

Tra le informazioni obbligatorie da riportare in fattura vi è infatti l’indicazione della data di effettuazione dell’operazione quando diversa da quella di emissione del documento. Si tratta di una facoltà di cui il contribuente può o meno avvalersi: nell’ipotesi di emissione coincidente con l’operazione, non dovrà essere riportata in fattura alcuna ulteriore indicazione.

Al contrario, se c’è un disallineamento, occorre riportare la data di effettuazione dell’operazione da cui decorrono l'esigibilità dell'imposta e la conseguente liquidazione. Per le fatture elettroniche, come chiarito dall’Agenzia delle entrate con la circolare n. 14/E/2019, la data da riportare sul tracciato xml è sempre quella di effettuazione dell’operazione mentre il momento di emissione, e cioè di trasmissione a Sdi, viene attestato dalle ricevute rilasciate dal sistema stesso.

Anche l’invio telematico dei corrispettivi giornalieri può ora avvenire entro 12 giorni dalla memorizzazione degli stessi, e non più con cadenza giornaliera, rilasciando comunque il documento commerciale al momento della cessione o della prestazione e, quindi, memorizzando la stessa negli strumenti tecnologici utilizzati. Restano infatti in ogni caso fermi sia la memorizzazione dei dati dei corrispettivi sia le liquidazioni periodiche IVA.

L’allineamento dei termini massimi di emissione della fattura immediata e di invio dei corrispettivi garantisce agli operatori di potere documentare entro 12 giorni l’operazione con emissione di fattura, richiamando il numero del documento commerciale eventualmente emesso all’atto della vendita; questa previsione è di assoluto interesse anche nelle ipotesi delle casse itineranti, ovvero quando si partecipa a manifestazioni fieristiche potendo la trasmissione avvenire dopo qualche giorno dalla memorizzazione. L’ammontare dei corrispettivi oggetto di fatturazione andrà comunque scorporato dal totale dei corrispettivi giornalieri.

Moratoria sanzioni

Nel primo semestre di vigenza dell’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, decorrente dal 1° luglio 2019 per i soggetti con volume di affari superiore a euro 400.000 e dal 1° gennaio 2020 per gli altri soggetti, non trovano applicazione le sanzioni previste se la trasmissione telematica dei dati memorizzati giornalmente viene effettuata entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell’imposta sul valore aggiunto.

In caso di omissione della trasmissione, o di trasmissione con dati incompleti o non veritieri, si applicano infatti le sanzioni per la mancata emissione di ricevute e scontrini e quelle per la reiterazione di dette violazioni, in misura pari al cento per cento dell'imposta corrispondente all'importo non documentato. 

Imposta di bollo

Con decorrenza dal 1° gennaio 2020, ai fini del calcolo dell’imposta di bollo dovuta in base ai dati indicati nelle fatture elettroniche inviate attraverso il SdI, l’Agenzia delle entrate avvalendosi di procedure automatizzate andrà ad integrare le fatture che non recano l’annotazione di assolvimento dell’imposta di bollo.

Le relative disposizioni di attuazione, comprese quelle relative alle procedure di recupero dell’imposta di bollo non versata e l’irrogazione delle sanzioni, saranno adottate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. In caso di mancato insufficiente o tardivo pagamento dell’imposta resa nota dall’Agenzia delle entrate, troverà applicazione la sanzione del 30 per cento dell’importo dovuto per ritardato od omesso versamento diretto.

 

Scheda sintesi novità FE e corrispettivi telematici

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