Riduzione dei dazi: la porta è l'esportatore autorizzato

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Di Santacroce Benedetto, Sbandi Ettore

Lo status di esportatore autorizzato si applica anche agli intermediari e diventa la formula privilegiata per attestare l’origine preferenziale delle merci e quindi per ottenere la riduzione o l’annullamento dei dazi in dogana. Questo principio innovativo, contenuto nella nota 91956/19 dell’Agenzia delle Dogane (operativa tra 180 giorni), comporta il superamento dei certificati cartacei che non potranno più essere previdimati dagli uffici di esportazione.
L’Unione Europea, è noto, riconosce preferenze daziarie in forma unilaterale o reciproca, sulla base di determinate certificazioni o attestazioni che scortano le merci. Si tratta in effetti di un tema determinante per gli esportatori nazionali che, attestando il carattere UE delle merci vendute, godono di maggiore competitività nei mercati di destino, ove i clienti possono applicare riduzioni o esenzioni daziarie.
Le procedure di rilascio di questi certificati di origine preferenziale – ossia l’Eur1, l’EurMed e il Form A – sono attualmente regolate da prassi piuttosto risalenti (nota 6305.03 e circ. 11D10), per le quali era possibile, per gli operatori, ottenere una serie di certificati previdimati. In concreto, i rappresentanti degli esportatori si recano oggi in dogana per la richiesta di previdimazione dei certificati “in bianco”, non avendo certezza del numero puntuale di spedizioni che hanno necessità di operare; il giorno seguente, in base ai certificati effettivamente utilizzati, viene poi presentata all’ufficio la documentazione relativa alle spedizioni accompagnate da certificato e riconsegnati per l’annullamento quelli non utilizzati.
Questa prassi, per maggiore coerenza normativa, è ora interdetta e, in concreto, gli operatori dovranno ora recarsi in dogana già con la documentazione completa, in riscontro alla quale è rilasciato il certificato. Questo, in effetti, potrebbe allungare i tempi di rilascio e quelli operativi di consegna e (previa attestazione, da effettuarsi nel tempo tecnico di una pur rapida istruttoria) partenza della merce.
A fronte di ciò, tuttavia, l’autorità doganale spinge per snellire le procedure di attestazione di origine, focalizzandosi su due direttrici fondamentali, di cui una particolarmente innovativa.
In primo luogo, viene ribadita l’importanza dell’acquisizione dello status di esportatore autorizzato, ovvero di iscrizione al sistema REX. Con questi sistemi, purtroppo non abbastanza utilizzati dagli operatori nazionali, gli esportatori certificano in autonomia il carattere preferenziale delle merci, senza necessità di munirsi dei certificati e di essere gravati dei relativi costi. Con la nuova procedura, appare chiaro che l’acquisizione di questo status assume ancor più pressante rilievo.
In secondo luogo, viene data notizia di una rilevantissima apertura di fonte unionale, che è afferente alla nuova possibilità, prima interdetta, che lo status di esportatore autorizzato sia rivestito anche dall’intermediario, ossi dallo spedizioniere. Per questo soggetto, si aprono interessantissimi spazi di attività, anche se con connessi profili di responsabilità che impongono particolare attenzione nel dialogo informativo tra rappresentanti e clienti esportatori.

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