Per ridurre le criticità manifestatesi nel primo periodo di attivazione, Ue e Giappone hanno condiviso una serie di semplificazioni e chiarimenti sull’Accordo di libero scambio (ALS) in vigore dal 1 febbraio 2019. Si tratta di un tema di straordinaria rilevanza per gli esportatori unionali, che possono ora fare affidamento su un sistema di export ora semplificato e competitivo, fondato sulle disposizioni dell’ALS.
Con l’Accordo, infatti, le parti contraenti hanno posto in essere un sistema altamente agevolato di scambi commerciali, prevedendo in forma graduale importanti riduzione daziarie per i prodotti importati in ciascuno dei due sistemi. L’ALS, denominato Jefta (Japan-UE Free Trade Agreement), si fonda sul concetto di origine preferenziale: le merci originarie di una parte contraente sono ammesse nell’altra parte in via preferenziale. Questo status speciale è connesso, tuttavia, ad una serie di regole applicative formali, tra le quali la necessaria iscrizione al sistema di registrazione REX da parte degli esportatori e l’individuazione delle regole di origine in concreto applicate ai prodotti venduti, per stabilirne il carattere originario preferenziale.
Queste regole, nel primo semestre di attivazione, sono state applicate in maniera non omogenea e tendenzialmente restrittiva, soprattutto in Giappone, tanto da generare serie difficoltà per gli esportatori unionali.
Tuttavia, con notevole celerità, la Commissione UE e i competenti organi del Giappone hanno inteso sedersi al tavolo per puntualizzare e risolvere almeno parte delle tematiche ancora aperte, delle quali l’agenzia delle dogane ha dato notizia con la nota 93087.19.
In particolare, sono state concordate, dalle due Parti, azioni finalizzate a garantire un ampio e ottimale utilizzo, da parte degli operatori economici, delle disposizioni contenute nell’Accordo, assumendo reciproci impegni.
Quanto al Giappone, si è concordato che, dal 1 agosto 2019, verrà applicata una procedura semplificata provvisoria in forza della quale l’attestazione dell’origine deve essere considerata sufficiente al fine dell’ottenimento del trattamento preferenziale. Pertanto, le autorità doganali giapponesi non potranno chiedere all’importatore informazioni supplementari oltre a quelle previste nell’attestazione citata né dovranno essere fornite le ragioni del fatto che non vengono date ulteriori informazioni. Questo è un tema molto sentito e che ha creato non poche difficoltò, rappresentate anche dagli stakeholder e dalle associazoni di categoria ed industriali e che ha trovato ora una soluzione immediata, anche se interlocutoria.
Dal 1 dicembre 2019, infatti, entrerà in vigore la piena procedura semplificata, le cui specifiche tecniche, osserva la Dogana, “non sono state ancora definite ma che dovrà prevedere l’inserimento di un codice predeterminato nella dichiarazione doganale di importazione a cui collegare un documento in cui potranno essere inserite ulteriori informazioni aggiuntive all’attestazione dell’origine”.
Quanto all’UE, la Commissione ha assunto l’impegno di chiarire alcuni ulteriori aspetti critici, come il fatto che una dichiarazione sull’origine possa riguardare più spedizioni; che essa è valida anche se non riporta la firma dell’esportatore o il timbro della ditta; che la richiesta di trattamento tariffario preferenziale può essere rilasciata anche sulla base della “conoscenza dell’importatore”, a prova sostanzialmente libera.
Inoltre, le parti hanno condiviso che l’attestazione dell’origine può essere stampata su un documento separato a condizione che la fattura o qualsiasi altro documento commerciale faccia riferimento a detto documento che pertanto sarà considerato parte integrante della fattura.