Con la circolare 18E19, l’Agenzia delle Entrate regola finalmente le operazioni di estrazione di carburanti da depositi fiscali, dettagliando con importanti novità le disposizioni di cui alla legge di bilancio del 2017 (L205/2107), che avevano congegnato un rigido sistema di pagamento anticipato dell’IVA con espresse finalità antifrode.
Le estrazioni di carburanti per autotrazione da un deposito fiscale o di un destinatario registrato, infatti, sono soggette al pagamento anticipato dell’IVA, qualunque sia la fonte di acquisto del prodotto, nazionale, unionale o extra UE; salve ipotesi speciali di deroga infatti, all’estrazione di prodotto da un deposito, deve esse pagata, oltra all’accisa, anche l’IVA con F24, i cui estremi verranno riportati nel DAS, documento di scorta accise.
Le disposizioni in esame sono in vigore da quasi due anni e, per tutto questo tempo, si è atteso un intervento di prassi più volte annunciato e che ha tardato per via, si ritiene, dell’estrema complessità e delicatezza della materia, oltre che dalla portata poco felice del dato normativo. Non a caso, l’Agenzia ha precisato subito, con la nota in esame, che non saranno comminate sanzioni per le operazioni effettuate fino al 7 agosto 2019 data della circolare in questione), sempre che non vi sia stata evasione di imposta.
Ad ogni modo, la circolare 18E procede finalmente con un riepilogo dei maggiori temi di interesse, di cui segnaliamo di seguito le novità più rilevanti.
Anzitutto, l’ambito oggettivo, che per certi versi sorprende. In effetti, le norme in questione si applicano a tutti i carburanti destinati all’autotrazione. Per l’Agenzia, correttamente, sono esclusi quelli utilizzati per trasporti aerei, ferroviari e marittimi; ma sono altresì esclusi quelli agricoli, anche se l’ambito in questione si presta ancora a rilevanti frodi in materia sia di accise che di IVA.
Per questi carburanti, viene dunque introdotto un regime generalmente sospensivo la cui applicazione dell’IVA, salvo deroghe, segue quella dell’accisa, ossia realizzandosi all’atto dell’immissione in consumo. Sono effettuate in esenzione di imposta tutte le operazioni effettuate prima del momento impositivo rilevante ai fini delle accise, ossia l’estrazione dal deposito. In questo senso, sta l’interpretazione, prima controversa, del comma 939 della legge, per cui sono effettuate senza imposta tutte le operazioni commerciali di beni custoditi in deposito. Per custoditi, è ora chiaro che si intendono i prodotti in regime sospensivo, realizzandosi una cessione non imponibile nella compravendita di beni in deposito o di beni trasferiti tra depositi.
È peculiare, invece, il regime di importazione, ove se l’IVA è stata assolta in dogana, allora il relativo importo deve essere detratto dal quantum da pagare in estrazione, sempre che, ovviamente, il soggetto estrattore sia lo stesso importatore; viceversa, l’Iva sarà dovuta in estrazione dal secondo acquirente.
Anche la qualificazione della base imponibile reca una novità (una conferma) di rilievo: posto che “la base imponibile in ogni caso è aumentata, se non già compreso, dell’importo relativo alle eventuali prestazioni di servizi delle quali i beni stessi abbiano formato oggetto durante la giacenza fino al momento dell’estrazione”, le prestazioni di servizi rese all’interno del deposito e relative ai prodotti oggetto della presente trattazione saranno fatturate al committente senza addebito dell’imposta.
Sulle deroghe, nelle quali a dir la verità ancora si annidano i fenomeni fraudolenti non ostacolati dalla norma, è noto che esse si riferiscono alle estrazioni effettuate per conto proprio, tra depositi fiscali affidabili ed in caso di prestazione di idonea garanzia. Rientrano tra gli affidabili anche i depositi di dimensioni superiori a 3000 mc, visto che le relative modifiche al TU Accise saranno pienamente operative al 31.12.19, e i soggetti collegati ai fini civilisti a depositi maggiori, tipico delle società commerciali delle compagnie petrolifere.
In ultimo, un fondamentale richiamo merita il sistema di conto scalare previsto per i pagamenti e le garanzie. Con la circolare è data l’utile possibilità agli operatori di procedere con pagamenti cumulativi dell’IVA (non potendosi procedere con dichiarazioni di intento), tutti da indicare nei DAS di estrazione. Dunque, l’Agenzia ha reso noto che considererà congruo un versamento dell’IVA non inferiore al 37% o al 39% dell’importo dell’accisa versata sulla medesima quantità, rispettivamente, di benzina o gasolio immessi in consumo o estratti. Allo stesso modo, è introdotto un conto scalare per le garanzie cumulative, che evitano il pagamento dell’IVA anticipata, anche se con pesanti responsabilità di monitoraggio in capo ai depositari.