Con la sentenza n. 15631/19 la Suprema Corte, passando in rassegna il combinato disposto dagli artt. 4 del D. Lgs. n. 504/95, 37 del DPR n. 43/73, nonché degli artt. 862, 863 e 864 del Reg. CEE n. 2454/93 - afferma che nel caso in cui gli ammanchi di grappa risultanti dalla contabilità di magazzino della società produttrice eccedano la misura dei cali ammessi forfettariamente dal D.M. n. 55/2000, l’Autorità Doganale possa procedere alla rettifica del reddito imponibile della contributrice sulla scorta di presunzioni legali relative, fatta salva la possibilità per l’interessata di dimostrare, come nel caso di specie, che la dispersione di quantità alcoliche in regime di regime di deposito fosse dovuta a cali naturali o tecnici, ossia causata rispettivamente dalla natura stessa della merce (alcol destinato all’evaporazione), ovvero al procedimento di trasformazione (invecchiamento in botti di ciliegio maggiormente dispersive rispetto alle botti di rovere). Quanto precede, al fine di escludere quale causa scatenante, una condotta negligente o fraudolenta della società produttrice, che ai sensi dell’art. 862 del regolamento CEE n. 2454/93 si ravvisa nell’inosservanza delle norme relative al trasporto, all’immagazzinamento, alla manipolazione o alla lavorazione e trasformazione, stabilite dall’autorità doganale o derivanti dall’uso normale delle merci in causa.
Orbene, tale presunzione relativa, che in assenza di prova contraria da parte della contribuente è sufficiente ad imputare gli ammanchi di magazzino alla condotta della stessa, è dotata di un valore probatorio riconosciuto dalla Legge ai sensi dell’art 864 del summenzionato regolamento, assurgendo ciò a fatto costitutivo della pretesa tributaria, senza onerare l’Amministrazione finanziaria di provarne gravità, precisione e concordanza.
Si intuisce come la ricostruzione reddituale così operata possa essere contestata solo qualora la contribuente ne dimostri l’inefficacia con fatti modificativi o estintivi, dovendosi, in assenza di ciò, considerare insuperabili le soglie di riduzione forfettariamente previste dal D.M. n. 55/2000.