Con la sentenza n. 15337/2019 la Corte di Cassazione ribadisce un principio vigente nel nostro ordinamento, avente carattere presuntivo, secondo cui le "navi da trasporto" devono essere in ogni caso assimilate alle navi mercantili e commerciali, e sulla base di ciò applica ad un caso specifico le disposizioni dell’art. 254 comma 1 del TULD, affermando che i beni costituenti provviste di bordo sulle navi in partenza (nel caso di specie si trattava rifornimento di combustibile quale provvista di bordo, cd. bunkeraggio), se nazionali o nazionalizzati, devono essere considerati in regime esportazione definitiva, in quanto tali non imponibili.
Questa presunzione è sufficiente a superare anche la qualificazione dell’imbarcazione che tenga meramente conto della natura intrinseca della stessa – si trattava di yacht, ossia imbarcazioni generalmente ad uso da diportistico – le quali viceversa, secondo il comma 2 dello stesso art. 254 del TULD, non beneficiano della stessa disciplina, essendo considerate le relative provviste destinate al consumo interno del territorio doganale (e dunque imponibili).
La Corte di legittimità afferma inoltre che la destinazione delle motonavi al trasporto potesse essere altresì ricavata con riguardo all’utilizzo delle imbarcazioni fatto dalle parti, avendo riguardo agli impegni contrattuali presi dalle stesse - individuanti linee di rotta prestabilite e precise scadenze – connotanti finalità tipicamente commerciali, salva la prova di una simulazione delle pratiche di partenza volta a beneficiare fraudolentemente dell'agevolazione (richiamava la Cass. n. 12613. Sez. V, 26 maggio 2006).