La consultazione pubblica in materia di Patent box e l'entrata in vigore del Provvedimento

La consultazione pubblica in materia di Patent box e l'entrata in vigore del Provvedimento

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Di Avolio Diego

Nel mese di luglio 2019 l’Agenzia delle Entrate ha avviato una consultazione pubblica sullo schema di Provvedimento che dà attuazione alle modifiche introdotte dall’art. 4 del Decreto crescita in tema di Patent box, dando la possibilità ad operatori economici, ordini professionali ed esperti di commentare e di suggerire proposte.

Al riguardo, si ricorda che l’art. 4, comma 1, del Decreto crescita, al fine di semplificare la procedura del Patent box, ha previsto che, a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del Decreto (2019, per i soggetti “solari”), i titolari di reddito di impresa che optano per il regime agevolativo del Patent box possano scegliere, in alternativa alla procedura di ruling di cui all’art. 31-ter del DPR n. 600/1973, ove applicabile, di determinare autonomamente e dichiarare il reddito agevolabile indicando le informazioni necessarie alla sua determinazione in idonea documentazione predisposta secondo quanto previsto da apposito Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

Tale Provvedimento (prot. 658445/2019), entrato in vigore il 30 luglio, chiarisce che l’opzione in questione deve essere comunicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta al quale si riferisce l’agevolazione Patent box, ha durata annuale, è irrevocabile e rinnovabile.

Per i contribuenti che abbiano in corso una procedura di Patent box alla data di entrata in vigore del Decreto crescita, secondo il Provvedimento, vi è la possibilità di esercitare l’opzione in parola, previa comunicazione da trasmettersi tramite PEC o con raccomandata A/R, all’Ufficio presso il quale risulta pendente la procedura di Patent box.

La sezione A e B

Il Provvedimento definisce i requisiti della documentazione idonea che il contribuente deve consegnare all’Agenzia delle Entrate.

In particolare, tale documentazione deve essere costituita da un documento articolato in due sezioni.

La sezione A deve contenere alcune informazioni di carattere qualitativo riferibili al periodo dell’agevolazione Patent box:

  • la struttura partecipativa dell’impresa anche in relazione alle imprese associate ed eventi straordinari;
  • le operazioni con imprese associate;
  • il modello organizzativo dell’impresa;
  • le caratteristiche del mercato di riferimento e dei principali fattori di competitività;
  • la descrizione della catena di valore dell’impresa;
  • le funzioni, rischi e beni dell’impresa;
  • i beni immateriali (elenco dei beni immateriali dell’impresa, inclusi quelli non agevolabili ai fini del Patent box, che dia evidenza e descriva gli IP oggetto di agevolazione Patent box, l’eventuale vincolo di complementarietà e il titolo di disponibilità economica e/o giuridica);
  • le attività di ricerca e sviluppo;
  • le plusvalenze da cessione di IP agevolabili;
  • le eventuali somme ottenute a titolo di risarcimento o di restituzione dell’utile di cui all’art. 7, c. 4, del Decreto Patent box.

La sezione B deve, invece, contenere: 

  • le informazioni di sintesi sulla determinazione del reddito agevolabile (con riferimento alla variazione in diminuzione indicata in dichiarazione, evidenza della quota di reddito agevolabile riferibile al periodo di applicazione dell’agevolazione e del nexus ratio utilizzato per la determinazione della stessa);
  • le valutazioni riferibili agli IP oggetto di agevolazione Patent box;
  • il metodo adottato (CUP, RPSM, altri metodi), dettagliando le informazioni secondo quanto richiesto, nonché le ragioni di selezione dello stesso.

La consegna della documentazione

La documentazione deve essere firmata dal legale rappresentante del contribuente o da un suo delegato tramite firma elettronica con marca temporale da apporre entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi.

La mancanza della documentazione in parola o della suddetta firma elettronica o la non corrispondenza al vero, in tutto o in parte delle informazioni fornite nella documentazione esibita, comporta l’integrale recupero dell’agevolazione Patent box con conseguente applicazione degli interessi e irrogazione di sanzioni. 

Inoltre, si ricorda che il contribuente, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta per il quale si intenda beneficiare dell’agevolazione, deve comunicare il possesso della documentazione all’Agenzia delle Entrate, e deve consegnarla alla stessa entro e non oltre 20 giorni della relativa richiesta.

Se nel corso di accessi, ispezioni, verifiche o di altra attività istruttoria l’Amministrazione finanziaria ha l’esigenza di richiedere al contribuente ulteriori informazioni di carattere integrativo, queste dovranno essere fornite entro 7 giorni dalla richiesta.

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