Gli Incoterms 2020 confermano, come prevedibile, il termine EXW, con evidenti impatti fiscali per le vendite estere. Nella nuova versione dei termini di resa internazionali, permane sostanzialmente invariato il c.d. franco fabbrica, dove i costi e i rischi del trasporto sono a carico dell’acquirente, anche durante il tragitto delle merci nel paese del venditore.
Dal punto di vista fiscale, restano poi tutte le criticità sulla prova di uscita della merce dal territorio UE (per il lato doganale) o della prova dell’effettivo trasporto della stessa in un altro Stato membro (per il lato intra UE), entrambe essenziali per l’ottenimento del legittimo titolo di non applicabilità dell’IVA.
Per quanto riguarda le operazioni doganali di esportazione, la questione è duplice. Da un lato, il titolo di non imponibilità IVA resta la questione fondamentale, con gli operatori che si affidano all’export curato dal cliente che restano esposti al rischio di mancata evidenza dell’appuramento di qualsivoglia movimento di export che certifichi l’uscita della merce dal territorio UE. Dall’altro lato, non può sottovalutarsi la questione dei dati di compilazione della bolletta doganale, fatta da un terzo per conto del cliente ma a nome del fornitore UE, spesso senza conoscere dati essenziali quali la classificazione o l’origine delle merci.
Per quanto riguarda la questione delle operazioni intraunionali, la questione è, forse, ancor più complessa, mancando l’intervento di una autorità pubblica (dogana) che certifichi il movimento fisico della merce.
Quanto precede, alla luce del prossimo regime in attività dal 1 gennaio 2020, quando entreranno in vigore le presunzioni sulla prova di trasporto di cui al Reg. UE n. 1912 del 2018.
Alla luce della predetta disposizione, semplificando un sistema in realtà molto complesso, è ora disposto che nelle ipotesi di trasporto effettuato dai clienti, il cedente deve possedere: i) una dichiarazione scritta dall'acquirente che certifica che i beni sono stati trasportati o spediti dall'acquirente, o da un terzo per conto dello stesso acquirente, e che identifica lo Stato membro di destinazione dei beni (sono le cosiddette prove di consegna - POD); e ii) almeno due elementi di prova non contraddittori, rilasciati da due diverse parti e che siano indipendenti l'una dall'altra, dal venditore e dall'acquirente (trasporto, deposito, spedizione, assicurazione, ecc..), che confermano la spedizione o il trasporto.
Da questa breve disamina, è evidente la complessità del tema, che potrebbe suggerire l’abbandono del termine EXW o, più realisticamente, visti i relativi risvolti commerciali, un suo più attento governo tramite interventi contrattuali ed operativi di garanzia per gli operatori nazionali.