E-Commerce: lo sdoganamento dei resi

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Di Santacroce Benedetto, Sbandi Ettore

Un fronte doganale straordinariamente rilevante per l’e-commerce è quello dei resi, questione che ormai da anni necessita di una più snella procedura applicativa.
È fisiologico e connaturato al tema delle vendite a distanza il rientro di prodotti, in quanto non graditi al cliente per le ragioni più varie.
In questi casi, ovviamente, è diritto del consumatore o, comunque, sempre concordato nelle condizioni di vendita, che i prodotti possano essere restituiti al venditore, in genere a sua cura e spese. In generale, si potrebbe sostenere, per paradosso, che nel modello di business e-commerce il reso è fondamentale, per permettere al consumatore di sentirsi libero di procedere con un acquisto a distanza non vincolante.
Tuttavia, sul lato fiscale e, soprattutto, doganale, la questione assume connotati ad alto impatto economico. Nelle operazioni transfrontaliere, infatti, i prodotti ceduti dall’UE e spediti in un Paese terzo, ad esempio in Svizzera, a destino scontano il dazio e l’IVA; se i beni però sono resi dalla Svizzera all’UE, qui devono essere reimportati, pagando di nuovo sia il dazio che l’IVA.
È evidente che un modello del genere sia difficilmente sostenibile o presenti profili di inefficienza. Esiste infatti la soluzione della reintroduzione in esenzione, prevista dall’art. 203 del Codice doganale UE che consente alle merci UE esportate di essere reintrodotte in esenzione dal dazio (e dall’IVA), se si dimostra che i beni usciti sono gli stessi entrati, senza alterazione alcuna e nessuna eccezione ammessa.
Questa pratica ha un rilievo straordinario e consente, per legge, che le merci non unionali che, dopo essere state inizialmente esportate come merci unionali dal territorio doganale dell'Unione, vi sono reintrodotte entro tre anni e sono dichiarate per l'immissione in libera pratica, sono esentate dai dazi all'importazione, su richiesta della persona interessata.  Quanto precede, si applica anche quando le merci in reintroduzione costituiscono soltanto una frazione delle merci precedentemente esportate dall’UE.
Vero è, però, che l’esenzione dai dazi all'importazione è concessa unicamente se le merci vengono reintrodotte nello stato in cui sono state esportate e che questa prova, ovvia, è spesso complessa da dimostrare e, soprattutto, soffre di pratiche di accertamento molto variabili a livello territoriali, lunghe, farraginose e non compatibili con i tempi del commercio globale attuale.
Soprattutto in alcuni business, si pensi al tema del commercio elettronico, o per alcuni operatori, ad esempio gli AEO, la procedura dovrebbe essere impostata sui processi e su base autorizzativa generale e non, come ora, flusso per flusso e bolla per bolla.

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