Il calcolo sui finanziamenti sotto la lente di Bruxelles

Il calcolo sui finanziamenti sotto la lente di Bruxelles

CONDIVIDI SU

Bruxelles contesta alle autorità lussemburghesi di aver concesso al gruppo Fiat un vantaggio fiscale incompatibile con la legislazione comunitaria degli aiuti di Stato. Sotto la lente c'è un accordo preventivo che, nei fatti, non rispetterebbe le regole internazionali sulla corretta determinazione della tassazione delle transazioni infragruppo. In particolare, le contestazioni delle autorità di Bruxelles pongono in dubbio che la tassazione della remunerazione dei capitali utilizzati per i servizi di tesoreria e i finanziamenti infragruppo, realizzati dalla società del gruppo Fiat, sia stata determinata con un metodo non appropriato rispetto alla tipologia di società interessata e rispetto al settore in cui opera.

Secondo la ricostruzione di Bruxelles, Fiat Finance & Trade (Fft) – società lussemburghese controllata al 40% da Fiat spa e al 60% da Fiat finance - provvede, da una parte, a finanziare le altre società del gruppo per sostenerne la crescita e, dall'altra, gestisce per tutte le imprese un servizio di tesoreria per ottimizzare l'efficienza e l'efficacia della gestione dei fondi del gruppo.

Il calcolo seguito dalla società e accettato dal Lussemburgo (con un accordo denominato Apa, ossia advanced price agreement) per la determinazione della remunerazione dei capitali utilizzati nelle operazioni di finanziamento e di tesoreria è stato informato a criteri di natura internazionale, utilizzando un modello di valutazione degli attivi finanziari (Medaf) e un metodo reddituale Ocse di determinazione della remunerazione (Tnmm, ossia transactional net margin method). Sulla base di tale calcolo - e con il confronto con 66 società ritenute «comparabili» - è stata determinata una base imponibile fissa per 5 anni (dal 2012 al 2016) a un'aliquota d'imposta lussemburghese del 28,8 per cento.

La Commissione ipotizza, dunque, che l'accordo raggiunto con le autorità lussemburghesi costituirebbe un aiuto di Stato. Quest'ultimo - in base a quanto prevede l'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato dell'Unione europea - non sarebbe compatibile con le regole comunitarie al ricorrere delle seguenti condizioni:

  • la misura può essere imputata allo Stato con ricorso a risorse proprie;
  • la misura determina un vantaggio per il beneficiario;
  • il vantaggio è selettivo;
  • la misura falsa o minaccia di falsare la concorrenza ed è suscettibile di interessare gli scambi tra Stati membri. 

E quali sono gli "indizi" su cui si basa la Commissione?

  • L'accordo è stato concluso dalle autorità lussemburghesi.
  • L'intesa determina una riduzione dell'imposta esigibile dal Lussemburgo.
  • L'aiuto sarebbe diretto nei confronti di Fiat.
  • Fiat è un'impresa che opera a livello mondiale in diversi Stati membri e, dunque, qualunque aiuto in suo favore minaccia la concorrenza. 

Il profilo su cui esistono ancora zone d'ombra e su cui Bruxelles si interroga è se il metodo di calcolo utilizzato per determinare il reddito tassabile costituisca - o meno - un vantaggio selettivo. Ma per dimostrarlo, è necessario confrontare il metodo utilizzato al regime fiscale comunemente applicabile a un'impresa che opera in normali condizioni di mercato.

}