Utilizzo del plafond disponibile solo per le operazioni effettuate nell’anno. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 25485 del 10 ottobre scorso, ha sottolineato che ai fini della operatività del meccanismo del plafond Iva, è del tutto irrilevante il momento di registrazione della eventuale nota di variazione che rettifica l’operazione originaria, dovendosi far riferimento unicamente all’anno in cui l’operazione stessa si è realizzata.
In particolare, nella fattispecie oggetto di contenzioso, la contribuente aveva emesso fatture senza applicazione dell’imposta, previa presentazione di regolare dichiarazione di intento. Tuttavia, a causa di una integrazione di prezzo dell’operazione originaria intervenuta nel periodo di imposta successivo, dette fatture sono state oggetto di rettifica tramite l’emissione di una nota di variazione ai sensi dell’art. 26 del DPR 633/72, emessa anch’essa senza applicazione dell’imposta in virtù di nuova dichiarazione di intento presentata in detto anno successivo. Peraltro, in epoca successiva alla rettifica dei prezzi della merce ceduta, la dichiarazione di intenti era stata revocata, con conseguente impossibilità di far rientrare la rettifica del prezzo nell’anno di effettuazione dell’operazione originaria.
L’acquirente, quindi, si è avvalso del plafond relativo all’anno successivo e della nuova dichiarazione di intenti onde beneficiare nuovamente della non applicazione dell’imposta.
Ebbene, la Suprema Corte ha confermato la sentenza di merito non condividendo l’operato del contribuente, affermando che deve prevalere l’anno di registrazione dell’operazione originaria.
Diversamente argomentando, la disposizione si presterebbe a facili elusioni, potendo il soggetto che è vicino al raggiungimento del plafond limitarsi ad emettere e registrare una fattura per un importo inferiore a quello dovuto e poi procedere, l’anno successivo, a registrare una modificazione di prezzo ai sensi dell’art. 26 del decreto Iva, beneficiando dell’esenzione conseguente al nuovo plafond disponibile.
L’orientamento della giurisprudenza di legittimità è univoco nel ritenere che, ai fini della formazione del plafond, deve aversi riguardo all’operazione originariamente registrata; e ciò, anche nelle ipotesi in cui quest’ultima sia stata annullata, ad esempio, in relazione alla successiva emissione di una nota di credito.
Nella sentenza in commento, la Suprema Corte ha enunciato un principio di diritto secondo cui in tema di Iva e con riguardo al regime di non applicazione dell’imposta, che i giudici definiscono come regime di sospensione del pagamento dell’imposta previsto per le cessioni all’esportazione, deve farsi riferimento, ai fini della verifica del rispetto del plafond annualmente previsto per beneficiare dell’agevolazione, all’anno di registrazione della fattura relativa all’operazione originaria e non già a quello di registrazione del documento fiscale con il quale vengono apportate modifiche alla predetta fattura, nel rispetto della procedura di variazione di cui all’art. 26 del decreto Iva.