L’art. 1.2 del provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 30 luglio 2019, recante le disposizioni attuative delle modifiche alla disciplina Patent Box introdotte dal “Decreto crescita”, precisa che l’opzione per l’autoliquidazione dell’agevolazione sia comunicata nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta al quale si riferisce l’agevolazione stessa, ha durata annuale, è irrevocabile e rinnovabile.
Il “Decreto crescita” ha esteso anche ai contribuenti per i quali sono pendenti i contraddittori con l’Agenzia delle entrate la possibilità di abbondonare la procedura di ruling e provvedere ad “autoliquidarsi” l’agevolazione Patent Box.
Tale opzione è esercitabile:
· a condizione che non sia ancora stato concluso il relativo accordo;
· previa comunicazione all’Agenzia delle entrate dell’espressa volontà di rinuncia alla procedura di ruling.
Nel caso di abbandono delle procedure di ruling in corso al 1° maggio 2019 è stato previsto che i soggetti che esercitano l’opzione di “autoliquidazione” devono ripartire la somma delle variazioni in diminuzione relative ai periodi d’imposta intercorrenti tra la data di presentazione dell’istanza di ruling e l’esercizio della nuova opzione (di “autoliquidazione”), in tre quote di pari importo, da indicare nella dichiarazione dei redditi e IRAP relativa al periodo d’imposta in cui viene esercitata l’opzione ed in quelle relative ai due periodi d’imposta successivi.
È evidente che l’abbandono delle procedure di ruling in corso alla data di entrata in vigore del “Decreto crescita” necessiterà di opportune valutazioni di convenienza, avuta a mente la diluizione dell’agevolazione, oltre al fatto che non sarebbe consentito ai contribuenti di beneficiare della maggiore aliquota IRES del 27,5%, in vigore nel 2015 e 2016, mediante la presentazione delle relative dichiarazioni integrative.
Difatti, mentre la disciplina “ordinaria” del Patent Box consente ai contribuenti di indicare nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta di sottoscrizione dell’accordo di ruling la quota di reddito agevolabile relativa ai periodi d’imposta compresi tra la data di presentazione dell’istanza di ruling e la data di sottoscrizione dell’accordo, con l’abbandono della procedura di ruling, come già detto, la somma delle variazioni in diminuzione relative ai periodi d’imposta intercorrenti tra la data di presentazione dell’istanza di accordo e l’esercizio della nuova opzione di “autoliquidazione” verrebbe diluita in tre quote costanti, da indicare nella dichiarazione dei redditi e IRAP relativa al periodo d’imposta in cui viene esercitata l’opzione ed in quelle relative ai due periodi d’imposta successivi.
Per i contradditori vicini alla firma sarà, quindi, preferibile attendere la conclusione dell’accordo con l’Agenzia delle entrate.
A ciò si aggiunga, l’ulteriore considerazione che l’Agenzia delle entrate ha pure consentito ai contribuenti di presentare istanza di rimborso ovvero dichiarazione integrativa a favore, ex art. 2, commi 8 e 8-bis, D.P.R. n. 322/1998, così acconsentendo al recupero della maggiore aliquota IRES (27,5%) in vigore nei periodi d’imposta 2015 e 2016.
Con particolare riferimento alla presentazione delle dichiarazioni integrative, i chiarimenti a suo tempo forniti dall’Agenzia delle entrate vanno, peraltro, “aggiornati” con le modifiche alla normativa intervenuti medio tempore:
· da un lato, è stato consentito di presentare dichiarazione integrativa fino al termine di decadenza dell’azione di accertamento;
· dall’altro lato, per le dichiarazioni integrative c.d. ultra annuali (presentate, cioè, oltre il termine di invio della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo), l’eventuale eccedenza di credito può essere compensata con i debiti maturati a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello della sua presentazione.
A questi particolari fini, rileverà la circostanza se l’accordo di ruling sia sottoscritto prima o dopo la scadenza del termine per l’invio della dichiarazione dei redditi (ora fissata al 30 novembre 2019).
Così, nel caso di un contribuente (soggetto “solare”) che ha presentato istanza di ruling nel 2015 e che conclude l’accordo prima del termine per l’invio della prossima dichiarazione, questi avrà a disposizione le seguenti soluzioni dichiarative, in aggiunta a quella di indicare cumulativamente l’agevolazione nella dichiarazione da presentare nel 2020 (per il periodo d’imposta 2019, i.e. il periodo d’imposta di sottoscrizione dell’accordo di ruling) ovvero presentare istanza di rimborso:
· il periodo d’imposta 2018 potrà essere gestito in via “ordinaria” nella dichiarazione redditi e IRAP 2019 (così come il periodo d’imposta 2019, che verrà indicato nella dichiarazione da presentarsi nel 2020);
· i periodi d’imposta 2015 e 2016 potranno essere gestiti con dichiarazioni integrative a favore;
· il periodo d’imposta 2017 potrà essere gestito con una dichiarazione integrativa, oppure essere sommato alla agevolazione relativa al periodo d’imposta 2018 da indicare, come detto, nella dichiarazione redditi e IRAP 2019.