Un prodotto può essere classificato nella voce doganale, o sottovoce doganale, di un altro prodotto, soltanto se ne costituisce:
- parte, qualora sia indispensabile per il suo funzionamento;
- accessorio, tale da renderlo idoneo a lavori ulteriori rispetto alla funzione principale.
Nella fattispecie, il ricorrente impugnava un ITV che non aveva accolto la sua domanda volta ad ottenere la classificazione di un dispositivo come parte o accessorio di un impianto (del quale – secondo il ricorrente - avrebbe dovuto assumere la medesima voce doganale). Nel rigettare tale domanda, l’Ufficio argomentava che, poiché l’impianto era portato a funzionare indipendentemente da quel dispositivo, quest’ultimo non poteva assumere la classificazione del primo.
Basandosi sull’orientamento della Corte di Giustizia, secondo cui la nozione di “parti” implica la presenza di un insieme per il cui funzionamento le parti sono indispensabili e la nozione di “accessori” presuppone che si tratti di organi di attrezzatura intercambiabili (Corte Ue, cause C-250/05 e C-183/06), la Cassazione, giunge ad affermare che “in base alla c.d. nomenclatura combinata, un prodotto è da classificare nella voce doganale o sottovoce doganale di un altro prodotto soltanto se ne costituisce «parte» – essendo cioè indispensabile al suo funzionamento– ovvero «accessorio» – e, dunque tale da renderlo atto a un particolare lavoro o da conferirgli possibilità supplementari o ancora da metterlo in grado di assicurare in servizio particolare in relazione alla sua funzione principale”.
Classificazione doganale: criteri di attribuzione della Corte di Cassazione per parti e accessori
16 ottobre 2019