Il sistema delle accise è tra i protagonisti delle novità introdotte dal decreto fiscale, con una forte stretta sui regimi di tracciatura delle merci e di pagamento delle imposte per quanto attiene ai carburanti ed agli oli lubrificanti.
Cambiano infatti le regole per la circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa, con l’innesto di procedure telematizzate ed a chiusura obbligatoria per una migliore tracciabilità delle merci scambiate tra soggetti riconosciuti. Inoltre, viene rafforzato il sistema di pagamento dell’IVA anticipata per i prodotti estratti da un regime sospensivo delle accise, mentre scopare addirittura l’ipotesi della lettera di intento per le benzine ed il gasolio destinati all’autotrazione.
Il tutto, è fondamentalmente dettato dalle gravissime esigenze antifrode, in quanto nello specifico settore sono registrati fenomeni fraudolenti pervasivi che ammontano ad un capitale di IVA e accisa evasa pari a 6 miliardi di euro. Di contro, occorre osservare che il sistema è ormai, come si dirà, ipercontrollato, tracciato e garantito, urgendo ora un’efficace azione di controllo pervasiva in ogni livello.
Venendo alle novità, si registra anzitutto – e, si direbbe, finalmente – una stretta sugli appuramenti dei movimenti di merce in sospensione di accisa. Per questi movimenti, uno schema evasivo classico è quello dei c.d. “doppi viaggi”. Le merci che devono ancora scontare le imposte, infatti, si muovono in ambiente telematico con documenti di sorta e-AD accesi in partenza ed appurati in arrivo tra soggetti autorizzati. Questa chiusura, però, non era normata nei tempi e veniva fatta anche fino a 5 giorni dopo l’arrivo della merce: in buona sostanza, con un e-AD possono viaggiare varie autobotti e non una sola come previsto. Con un innesto normativo sul TUA, il Legislatore ora impone la chiusura entro 24 ore dalla consegna, con contestuale obbligo di annotazione nel registro cronologico di carico e scarico.
Oltre a quanto precede, per gli oli lubrificanti viene introdotto un innovativo sistema di circolazione, di fatto analogo a quelli in essere e basato su delle “note di riscontro” che in arrivo e partenza devono essere accese e poi chiuse. È vero che gli oli sono un altro sistema classico di frode, ma forse il sistema è un aggravio importante per gli operatori del settore, oltre che per le imprese industriali.
L’altra importantissima novità di settore è sicuramente il documento DAS telematico, anche se è previsto ora per i soli carburanti per uso carburazione, seppure si potesse procedere in forma generalizzata. Una nuova disposizione dedicata presenta ora il documento di scorta delle merci ad accisa assolta, per il quale restano aperti molti temi (es. gli eventuali, di principio auspicabili, oneri di chiusura analoghi agli e-AD), da risolversi con una prossima determinazione del Direttore delle Dogane.
L’altro grande tema delle novità del DL fiscale, sta poi sul sistema dell’IVA introdotto dalla L. n. 205.17. questa norma ha introdotto un sistema di pagamento dell’Iva per i carburanti estratti da depositi fiscali o depositi di destinatari registrati. Per queste ipotesi, salve eccezioni destinate ai soggetti c.d. affidabili (per dimensioni e qualifiche soggettive), l’IVA viene pagata con F24. La norma ha una portata assai complessa ed ha creato un sistema ibrido tra l’IVA e le accise che ha creato difficoltà applicative ed interpretative solo in parte risolte dalla molto attesa circolare 18E del 7 agosto 2019 dell’Agenzia delle Entrate.
Un nodo che ora la norma scioglie attiene proprio al sistema sospensivo generale: le cessioni e i trasferimenti in sospensione di accisa sono sempre e comunque (anche) in sospensione di IVA, che verrà scontata all’estrazione con F24 se il soggetto non è ritenuto affidabile. Tra questi, vi sono i depositi di dimensione inferiore a 3000 metri cubi, parametro questo molto discutibile e che non appare considerare molta della realtà della filiera.
Viene poi eliminata la possibilità di emettere lettere di intento aventi ad oggetto gasolio e benzina destinati all’autotrazione, di cui al co. 937, art. 1, L. 205/17, il sistema primario di frode erariale nel settore. Si tratta di una stretta fortissima che opera sempre, tranne per i soggetti strutturalmente a credito di IVA come le imprese di trasporto internazionale.
Da ultimo, si deve segnalare la riduzione dei metri cubi per impianti e depositi privati senza licenza e la generalizzazione del sistema di tracciatura INFOIL per tutti i depositi fiscali superiori a 3000mc; anche questo, per la verità, si presenta come un aggravio eccessivo vista la complessità ed i costi infrastrutturali del processo, in un sistema ormai tracciato.