L’Associazione Italiana Dottori Commercialisti (AIDC), con la Norma di comportamento n. 205, ha affrontato il tema della detraibilità dell’IVA assolta sulle spese sostenute per i servizi infragruppo resi da soggetti non residenti. In particolare, secondo l’AIDC, nell’ambito dei contratti di prestazioni di servizi infragruppo resi da soggetti esteri, l’IVA assolta dal soggetto passivo residente mediante il meccanismo del reverse charge (art. 17, comma 3, DPR 633/1972) deve sempre essere riconosciuta come detraibile, anche nel caso in cui siano contestati l’incongruenza della spesa o il comportamento antieconomico dell’impresa residente.
La Norma di comportamento in parola si occupa delle contestazioni elevate in occasione delle verifiche in materia di detraibilità dell’IVA assolta sulle spese sostenute per i servizi infragruppo resi da soggetti non residenti a favore delle società residenti del gruppo.
In questo modo, verrebbero strumentalmente “superati” i limiti presenti nel sistema IVA per cui, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, non potrebbero trovare applicazione le disposizioni in materia di prezzi di trasferimento dal momento che, salvi i casi eccezionali previsti dalla normativa unionale e interna, ciò che rileva è il corrispettivo pattuito (e versato) tra le parti, a prescindere da qualsivoglia considerazione sulla “congruità” di tale corrispettivo.
Ai fini IVA, la Norma di comportamento n. 205 osserva che costituisce principio generale quello per cui l’imposta assolta sugli acquisti è detraibile:
- quando è addebitata al soggetto passivo “in relazione ai beni ed ai servizi importati o acquistati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione” (c.d. “inerenza esterna dell’IVA”);
- quando non riguarda l’acquisto o l’importazione di beni e servizi “afferenti operazioni esenti o comunque non soggette all’imposta (…)” (c.d. “afferenza” o “inerenza interna dell’IVA”).
Per questo, ove non fosse provata dall’Amministrazione Finanziaria una palese “macroscopica” sproporzione del costo sostenuto per i servizi infragruppo rispetto all’attività dell’impresa, ovvero non fosse eccepita una circostanza di abuso del diritto, l’IVA assolta dal soggetto passivo residente dovrebbe essere comunque riconosciuta come detraibile.
Tale conclusione, secondo l’AIDC, rimane vera a prescindere da quale sia la norma la cui violazione viene eccepita dall’Amministrazione Finanziaria ai fini della contestazione nel comparto delle imposte sul reddito (art. 109, comma 5, del TUIR, ovvero art. 110, comma 7, del TUIR) ed anche dai contenuti e dagli esiti, sempre ai fini delle imposte sul reddito, dell’eventuale avviso di accertamento, quand’anche questo fosse definito mediante il ricorso a istituti deflativi del contenzioso tributario (ad es.: accertamento con adesione).