Credito Iva annuale sempre legato all’imposta effettivamente versata nel corso dell’anno.
Questo quanto chiarito dall’Agenzia delle entrate con la risposta n. 449 di ieri relativa ad un’istanza di interpello presentata da una società che, in qualità di controllante, partecipa alla procedura della liquidazione Iva di gruppo.
In particolare, la problematica rappresentata dall’istante riguarda un caso di omesso versamento dell’Iva periodica del gruppo e di successiva emersione di un credito Iva, sempre del gruppo, al termine del medesimo periodo di imposta.
Dalla liquidazione Iva del gruppo relativa al primo trimestre, infatti, sarebbe emerso un debito di imposta che la controllante ha correttamente esposto nel modello relativo alle liquidazioni periodiche, ma che ha omesso di versare.
Detta omissione ha comportato la notifica di una comunicazione di irregolarità da parte dell’Agenzia delle entrate, definita dall’istante con il pagamento rateale di quanto dovuto.
Al termine del medesimo periodo di imposta, è emerso in seno al gruppo, un credito Iva che, atteso l’omesso versamento relativo al primo trimestre, non trova evidenza in sede di dichiarazione Iva annuale.
Alla richiesta di poter ovviare a questa problematica e con l’intento di far valere detto credito al fine di poterlo compensare nella liquidazione periodica successiva, l’Agenzia delle entrate ha risposto in modo negativo.
Detta preclusione deriva dal dato letterale della norma che, all’art. 30 del decreto Iva, prevede che l’importo del credito Iva annuale sia pari alla differenza tra l’Iva periodica versata e l’Iva dovuta. Detta disposizione trova esecuzione nel modello di dichiarazione Iva annuale dove, nella determinazione del credito Iva annuale, non vanno considerati i versamenti periodici omessi, ma si tiene conto esclusivamente dell’imposta periodica versata.
In particolare, precisa l’Agenzia, si tiene conto anche dell’Iva versata a seguito del ricevimento delle comunicazioni di irregolarità, derivanti dagli esiti del controllo automatizzato, come è avvenuto nel caso di specie, e se, come nel caso prospettato, i versamenti sono effettuati in forma rateale, nella quantificazione dell’imposta versata occorre indicare anche la quota parte dell’imposta corrisposta fino alla data di presentazione della dichiarazione e comunque non oltre il termine ordinario previsto per la presentazione della stessa.
Il credito Iva che quindi non può essere fatto valere in dichiarazione annuale nell’anno di omissione del versamento, emergerà nel corso degli anni successivi, corrispondenti al piano di rateazione e verrà indicato in un apposito campo della dichiarazione annuale di ciascun anno di riferimento.
Sostanzialmente, quindi, nell’ipotesi di rateazione degli esiti del controllo automatizzato derivanti dal mancato versamento dell’Iva periodica, il credito Iva da versamenti omessi si costituisce nel momento e soprattutto nella misura in cui vengono eseguiti i pagamenti, in linea con il piano di rateazione, quindi anche a distanza di anni.