Lotteria degli scontrini: moratoria di 6 mesi per le sanzioni agli esercenti

Lotteria degli scontrini: moratoria di 6 mesi per le sanzioni agli esercenti

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Di Santacroce Benedetto, Mastromatteo Alessandro

Moratoria semestrale sino a Luglio 2020 della sanzioni irrogabili all’esercente che rifiuti il codice fiscale del contribuente ovvero non trasmetta i dati relativi all’operazione documentata: con l’articolo 20 del decreto-legge fiscale, collegato alla manovra di bilancio 2020, in mancanza di una norma che impone al commerciante di acquisire il codice fiscale dell’acquirente, è stata prevista una sanzione amministrativa ad hoc, in misura variabile da 100 a 500 euro, che punisce eventuali comportamenti illegittimi che impediscono al cliente di partecipare alla lotteria degli scontrini. E’ stata inoltre introdotta anche una moratoria semestrale delle sanzioni analogamente a quanto disposto per il primo avvio dell’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi. Le disposizioni in commento sono completate dalla non applicabilità delle misure in materia di concorso e continuazione di violazioni di norme tributarie.

La previsione di un apposito trattamento sanzionatorio risponde, indirettamente, alla volontà di favorire l’emersione del sommerso, spingendo il cliente, attraverso la possibilità di partecipare alla lotteria degli scontrini, a richiedere lo scontrino “elettronico” al venditore che dovrà poi trasmetterne telematicamente i relativi dati alla stessa Agenzia delle entrate. 

Comportamenti illegittimi e sanzione irrogabile. La partecipazione alla lotteria degli scontrini è riservata ai consumatori finali i quali, al momento dell'acquisto, devono comunicare il proprio codice fiscale all'esercente. Altra condizione richiesta consiste nella trasmissione telematica, da parte del commerciante, dei dati della singola cessione o prestazione. La sanzione amministrativa da 100 a 500 euro va a colpire eventuali comportamenti illegittimi degli esercenti quando gli stessi, al momento dell'acquisto, rifiutino di inserire nello scontrino elettronico il codice fiscale del contribuente oppure non trasmettano all'Agenzia delle entrate, entro il termine massimo di 12 giorni dal momento di effettuazione dell’operazione, i dati della singola cessione o prestazione. Per rendere ancora più stringente ed obbligato il comportamento degli esercenti, è stato inoltre disposta la non applicabilità dell’articolo 12 del decreto legislativo n. 472 del 1997 il quale riconosce uno sconto sulla sanzione amministrativa irrogabile nel caso di concorso e continuazione di violazioni di norme tributarie, consentendo l’applicazione della sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata da un quarto al doppio Ciò significa che l’esercente verrà sanzionato, senza riduzioni, per tante volte quante sono i comportamenti illegittimi realizzati anche se compiuti in tempi diversi.

Moratoria semestrale. Per i primi sei mesi di operatività della lotteria degli scontrini, il cui avvio è ad oggi stabilito dal 1° gennaio 2020, le sanzioni per la mancata acquisizione del codice fiscale o della trasmissione dei corrispettivi telematici non troveranno applicazione nei confronti degli esercenti che assolvono temporaneamente all’obbligo di memorizzazione avvalendosi ancora di misuratori fiscali, non in grado di per sé di trasmettere i dati, o mediante il rilascio ricevute fiscali. Infatti sino al 30 giugno 2020, gli esercenti potranno continuare a documentare le vendite rilasciando scontrino o ricevuta fiscale comunicando successivamente il dato entro la fine del mese successivo utilizzando i canali resi disponibili dall’Agenzia delle entrate. Ciò significa però che i contribuenti, interessati a partecipare alla lotteria degli scontrini, saranno portati ad acquistare presso esercizi commerciali che si sono già dotati di registratori telematici.

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