Il Decreto Fiscale rilancia il tema del DAS telematico, per consentire alle merci che hanno assolto l’accisa di circolare, finalmente, sulla scorta di un documento informatico e non più sulla base di un foglio bollato a secco dalle dogane.
L’art. 11 del DL Fiscale, infatti, dispone che, con determinazione del Direttore dell’Agenzia Dogane Monopoli da adottare entro sessanta giorni, sono fissati tempi e modalità per introdurre l’obbligo, entro il 30 giugno
2020, di utilizzo del sistema informatizzato per la presentazione, esclusivamente in forma telematica, del Documento di Accompagnamento Semplificato, l’unico in grado di scortare le merci ad accisa assolta.
In realtà, la norma in esame appare un rilancio di un tema che già esiste in diritto ed in prassi, posto che è dal 2006 (L. 286.06) che si è in attesa di un intervento di semplificazione in proposito. La questione, infatti, è stata negli anni sempre differita con appositi provvedimenti di prassi, ed è giunta ora alla definitiva adozione anche perché il fenomeno delle frodi in materia di carburanti è giunto a livelli insostenibili e sicuramente la telematizzazione del documento in questione può fornire un utilissimo ausilio alle attività di indagine.
Restano tuttavia numerosi temi aperti
In diritto, si segnala infatti che il DL Fiscale si premura di precisare che il processo di telematizzazione interesserà solo la circolazione nello Stato di benzina e gasolio usati come carburante; questa precisazione non è ben chiara nella sua ratio, perché le pur comprensibili esigenze di gradualità sono comunque compensate dall’aggravio, per gli operatori, di distinguere i vari prodotti carburanti diversi da benzina e gasolio. Avrebbe potuto, piuttosto, essere ipotizzato un ambiente di prova ed uno reale, entrambi generalizzati.
Vi è poi il tema tecnico che è differito alla Determinazione Direttoriale e che, tuttavia, deve considerare le disposizioni dello storico (e ormai datato) DM n. 210.1996, un cui processo di modifica sarebbe stato una sfida interessante. Il tema è connesso, prioritariamente, ai cosiddetti appuramenti o chiusure dei movimenti DAS, sui quali il predetto DM tace ma che, di principio, in alcuni casi sarebbero utili, in ottica non solo antifrode, ma gestionale in generale.
Infatti, il DAS telematico è solo uno dei tanti documenti da dematerializzare e conservare a norma in forma sostitutiva. Da questo documento, i dati e i processi ricavabili sono pressoché infiniti: la prova delle consegne, il carico/scarico dei magazzini, la gestione automatica dei registri (progetto ReTE), la tracciatura della filiera, ecc.. Insomma, una visione completa ed integrata per dare valore aggiunto a processi di modernizzazione ormai indifferibili.