Novità Dl Fiscale: bollo e sanzioni

Novità Dl Fiscale: bollo e sanzioni

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Di Santacroce Benedetto, Mastromatteo Alessandro

Comunicazione telematica dell’ammontare dell’imposta dovuta, della sanzione irrogata e degli interessi applicati in caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche trasmesse dal 1° gennaio 2020 tramite SdI: l’articolo 17 del decreto-legge n. 124 del 2019, oltre ad introdurre una particolare procedura di comunicazione a carico dell’Agenzia delle entrate, dispone altresì la riduzione ad un terzo della sanzione irrogabile, pari al trenta per cento di ogni importo non versato, in caso di ritardati o omessi versamenti diretti di cui all’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo n. 471 del 1997. 

La norma in commento interviene infatti nel corpo dell’articolo 12-novies del decreto-legge crescita n. 34 del 2019, il quale legittima l’Agenzia delle entrate, già in fase di ricezione delle fatture elettroniche, a verificare, avvalendosi di procedure automatizzate, la corretta annotazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo dovuto considerando natura ed importo delle operazioni documentate. Il testo previgente si limitava a prevedere l’applicazione della sanzione piena del 30 per cento in caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento dell'imposta resa nota dall'Agenzia delle entrate attraverso il portale “fatture e corrispettivi” da versare entro il giorno 20 del primo mese successivo alla chiusura del trimestre. Ebbene la novella normativa richiede la trasmissione telematica di un’apposita comunicazione da parte dell’Agenzia delle entrate quando rilevi mancati, insufficienti o tardivi pagamenti rispetto a quanto calcolato sulla base delle e-fatture transitate da SdI. Se il contribuente non provvede al pagamento, in tutto o in parte, delle somme richieste entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, si procede con la loro iscrizione a ruolo a titolo definitivo.

In sintesi perciò, una volta inviata la fattura a SdI con esposizione del bollo dovuto, ovvero in caso di controllo con individuazione di un’operazione da assoggettare a tale imposta, l’Agenzia delle entrate continuerà ad indicare al contribuente l’ammontare dell’imposta dovuta sul portale “fatture e corrispettivi”. Più precisamente, nel calcolo dell’imposta dovuta sarà conteggiata sia quanto correttamente indicato in fattura sia eventuali maggiori importi calcolati sulle fatture nelle quali non sia stato correttamente indicato l’assolvimento dell’imposta. In caso di omesso, ritardato o insufficiente versamento, di quanto indicato dall’Agenzia delle entrate, entro il giorno 20 del primo mese successivo al trimestre, verrà trasmessa una comunicazione telematica con l’ammontare del tributo ancora dovuto, della sanzione ridotta da un terzo del 30 per cento e gli interessi calcolati sino all’ultimo giorno del mese antecedente a quello di elaborazione della comunicazione. In caso di mancato pagamento entro 30 giorni dalla ricezione, le somme saranno iscritte a ruolo a titolo definitivo. Queste regole procedurali circa il recupero del dovuto trovano applicazione a decorrere dalle fatture inviate dal 1° gennaio 2020 attraverso il sistema di interscambio. 

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