Controlli ad ampio raggio sui dati fattura

Controlli ad ampio raggio sui dati fattura

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Di Santacroce Benedetto

Tutti i dati contenuti nei files delle fatture elettroniche saranno utilizzabili per 8 anni dall’Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di finanza per effettuare attività investigative extratributarie ovvero per attivare apposite analisi del rischio. 

L’art. 14 della bozza di decreto collegato alla manovra del 2020 supera gli stretti limiti imposti dal Dlgs 127/2015 e dalle specifiche tecniche ad esse collegate allo scopo di aprire le informazioni conservate nel Sistema di Interscambio ad una più ampia gamma di attività di controllo. In particolare l’estensione ha un doppio effetto che riguarda, da una parte la natura e la tempistica dei dati disponibili ai controllori del fisco e, dall’altra l’attività d’indagine che con essi è possibile fare. 

Le informazioni disponibili

Sul piano dei dati la normativa di primo livello e le disposizioni regolamentari lasciavano al fisco, almeno in modo automatico, accesso solo a quelle informazioni contenute nella fattura elettronica che erano state definite “dati fattura”. in particolare, per dati fattura il provvedimento del 21 dicembre 2018 (emanato a seguito dei rilievi fatti dall’autority della privacy) intendeva i dati fiscalmente rilevanti di cui all’articolo 21 del d.P.R. 633 del 1972, ad esclusione dei dati di cui al comma 2, lettera g), e alle altre disposizioni tributarie nonché i dati necessari a garantire il processo di fatturazione elettronica attraverso il SdI.  Si escludevano tra l’altro al controllo del fisco anche le informazioni relative a natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell’operazione. 

Con la nuova previsione, i predetti limiti vengono meno e la Guardia di Finanza e l’Agenzia delle entrate possono utilizzare direttamente i file delle fatture elettroniche acquisiti dal SdI. A dire il vero l’espressione utilizzata dal legislatore potrebbe presupporre che il fisco avrà accesso a tutti i file inviati al SdI. Ciò potrebbe significare che il fisco entrerebbe in disponibilità, tra l’altro, anche degli allegati delle fatture, allegati che gli operatori, inviano tramite SdI, ma che contengono informazioni economiche e gestionali che nulla hanno a che vedere con il contenuto fiscale della fattura. 

Le attività di controllo 

L’accesso alle informazioni, come specifica la norma e chiarisce meglio la relazione di accompagnamento, consentirà:

  • Alla Guardia di finanza di utilizzare i dati, oltre che per la realizzazione di controlli fiscali, anche per eseguire attività investigative per l’assolvimento delle funzioni di polizia economica e finanziaria. Quindi per combattere fenomeni di illegalità che colpiscono, ad esempio, la spesa pubblica, il mercato dei capitali e la tutela della proprietà intellettuale;
  • Alla Agenzia delle Entrate e alla Guardia di finanza di realizzare puntuali elaborazioni di analisi del rischio. Sotto questo ultimo profilo è da segnalare come la disponibilità di dati digitali strutturati consente un incrocio semplificato tra diverse fonti informative e, più in particolare, tra tutte le banche dati pubbliche. 

L’impatto della disposizione, anche in relazione alla tempistica di disponibilità dell’informazione (8 anni), potrebbe essere molto ampio e, comunque, offrirebbe maggiori possibilità di manovra per scoprire pericolosi fenomeni di illegalità.   

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