Che le scuole guida dovranno applicare dal prossimo anno l’IVA al 22% sulle loro prestazioni è ormai chiaro. Non è altrettanto chiaro, tuttavia, che la tassazione piena riguarderà, a determinate condizioni, tutti coloro che prestano formazione specialistica in ambito commerciale.
Dal DL 124/2019 emerge come la norma dell’art. 10, comma 1, n. 20 del Decreto IVA è modificata, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, per adeguarsi all’ordinamento europeo. Con la sentenza dello scorso marzo, causa C-449/17, la Corte di Giustizia aveva, infatti, chiarito come l’insegnamento della guida automobilistica, in quanto insegnamento specialistico, non può dirsi «finalizzato alla trasmissione di conoscenze e competenze aventi ad aventi ad oggetto un insieme ampio e diversificato di materie, nonché al loro approfondimento e al loro sviluppo», che invece caratterizzano l’insegnamento scolastico od universitario. Soltanto quest’ultimo rientra nell’esenzione prevista all’art. 132, par. 1, lett. i), Direttiva 2006/112/CE. La norma interna, invece, includendo nel perimetro dell’esenzione le attività didattiche di ogni genere (comprese quindi quelle di natura specialistica, come appunto quelle le prestazioni rese dalle scuole guida) è risultata incompatibile ed è modificata nel senso di restringere l’esenzione IVA all’insegnamento propriamente scolastico ed universitario. L’impatto della modifica evidentemente va oltre le autoscuole, coinvolgendo tutte quelle attività didattiche di ogni genere rese da organismi riconosciuti dalla pubblica amministrazione che hanno una natura diversa dall’insegnamento scolastico od universitario.
Nella relazione illustrativa, il legislatore fa riferimento alle scuole di sci, ma si pensi anche alle scuole di pilotaggio, la cui attività era stata esplicitamente considerata esente dall’Amministrazione finanziaria ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 20 (cfr. Risoluzione 129/E/2001) e che, alla luce della nuova formulazione letterale della norma, potrebbe essere considerata anch’essa imponibile.
Il problema si pone dunque per tutte le attività didattiche specialistiche, cosicché in riferimento ad esse l’applicabilità (o meno) del regime di esenzione andrebbe rivalutata caso per caso (Ovviamente, sono fatte salve le fattispecie che rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 4, comma 4, D.P.R. 633/1972 ultima parte, per cui sono fuori campo IVA le prestazioni rese in conformità alle finalità istituzionali da associazioni sportive dilettantistiche, di formazione extrascolastica della persona etc. rese ai propri associati).
L’incertezza dell’ambito applicativo della modifica normativa in discussione trova un temperamento nel fatto che essa, sebbene sia derivata dalla necessità di adeguamento ad una sentenza della Corte di Giustizia, avente – come noto – efficacia retroattiva – si propone soltanto per il futuro, ovvero a partire dal 1°gennaio 2020. In altre parole, sono fatti salvi i comportamenti difformi dei contribuenti anteriori a tale data, dunque sia quelli che si siano adeguati all’orientamento della Corte sia quelli che si sono attenuti alla vecchia norma nazionale.
Infine, per quanto riguarda nello specifico le scuole guida, la nuova norma introduce l’obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri ai fini di certificare i corrispettivi conseguiti in relazione alle prestazioni rese. Tuttavia, anche su questo punto, il legislatore si mostra cauto e, considerando la tempistica necessaria per l’adeguamento dei sistemi tecnici ed informatici, prevede che fino a 30 giugno 2020 sia sufficiente il rilascio della ricevuta ovvero dello scontrino fiscale.