Un’importante novità del nuovo codice della crisi di impresa (D. Lgs. 14/2019) sono gli obblighi di segnalazione, previsti dall’art. 15, in capo ai cd creditori pubblici qualificati. Obblighi che scattano solo per quegli inadempimenti quantificabili in termini di “importi rilevanti” nei confronti di Agenzia delle Entrate, Inps e Agente della riscossione e la cui violazione comporta l’applicazione di determinate sanzioni.
Questi creditori debbono comunicare al debitore che la sua esposizione debitoria ha superato i limiti fissati dall’art. 15, affinché possa intraprendere le dovute iniziative per l’adempimento avvertendolo che, decorsi 90 giorni dal ricevimento dell’avviso senza regolarizzazione, inoltreranno la segnalazione all’OCRI. Per i creditori istituzionali qualificati l’obbligo di segnalazione scatta al superamento di determinati parametri oggettivi, ovvero numerici e quantitativi, indicati direttamente nell’art. 15 del CCII:
A) per l’Agenzia delle entrate, se l’ammontare totale del debito scaduto e non versato per l’IVA risultante dalla comunicazione della liquidazione periodica di cui all’art. 21-bis del D.L. n. 78/2010, sia pari ad almeno il 30% del volume d’affari del medesimo periodo, e per un importo comunque non inferiore a determinati importi (euro 25.000; euro 50.000; euro 100.00) rapportati con il volume di affare risultante dalla dichiarazione modello Iva relativa all’anno precedente;
B) per l’INPS, il debitore è in ritardo di oltre sei mesi nel versamento dei contributi previdenziali, per un ammontare superiore alla metà di quelli dovuti nell’anno precedente e comunque superiore alla soglia di 50.000 euro;
C) per l’Agente della riscossione, la sommatoria dei crediti ad esso affidati, dopo l’entrata in vigore del CCII (a partire dal 15 agosto 2020), definitivamente accertati e scaduti da oltre novanta giorni, superi: per le imprese individuali, la soglia di 500.000 euro; per le imprese collettive, la soglia di 1.00.000 di euro.
Come vedremo però vi sono alcuni casi in cui, pur in presenza di una esposizione debitoria rilevante nei confronti dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agente della riscossione, non può scattare la segnalazione.
Per quanto riguarda l’Agenzia delle Entrate non scatta l’obbligo della segnalazione per i debiti fiscali diversi dall’Iva. Si pensi ai casi di atti accertativi definitivi ma non ancora affidati all’Agente della riscossione, che riguardano imposte dirette (Ires ed Irap). Sono esclusi anche i debiti da imposta di registro, ipotecaria e catastale
Non vi rientra l’IVA vantata a seguito di controlli ed emissione di avviso di accertamento. L’obbligo di allerta infatti scatta solo in caso di controlli automatici ex art. 54-bis D.P.R. 633/1972. Infine non assumono rilevanza ai fini dell’allerta i tributi di titolarità degli enti territoriali (IMU, Tasi Tari, tasse automobilistiche etc…) e quelli dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (Preu, accise, Iva all’importazione, dazi doganali etc ...);
Differente è invece l’obbligo per l’Agente della Riscossione in quanto vi rientrano tutte le imposte erariali, anche quelle diverse dall’Iva, ed i tributi locali. Al riguardo però non può scattare l’obbligo di comunicazione se le somme sono state affidate prima dell’entrata in vigore del Codice (15 agosto 2020) ed anche se il decorso dei 90 giorni maturi successivamente. Non rientrano nel calcolo le somme affidate a seguito di atti impositivi (v. avviso di accertamento, avvisi di irregolarità, atti irrogazione sanzioni) oggetto di contestazione innanzi alle competenti Commissioni tributarie (atti per i quali penda il termine per l’impugnazione da parte del debitore o per i quali non vi sia stata sentenza definitiva sfavorevole al debitore). La let. c) dell’art. 15 si riferisce espressamente ai crediti affidati per la riscossione che siano stati “definitivamente accertati”. Né possono rientrare nel calcolo le somme affidate a ruoli cd straordinari ex art. 15 – bis D.P.R. 602/1973 trattandosi, sempre, di debiti non definitivi ma sub judice.