Ecobonus al 55% per gli immobili da affittare

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Di Lodoli Lorenzo

La detrazione del 55% per la riqualificazione energetica degli edifici spetta anche alle società immobiliari per gli interventi eseguiti su immobili destinati alla locazione.
A stabilire questo principio è la Corte di Cassazione con la sentenza n. 29164 depositata il 12 novembre che è in linea con quanto già sostenuto con la precedente pronuncia n. 19815 del 23 luglio 2019.
Di altro avviso continua ad essere invece l’Agenzia delle entrate che, nella guida al risparmio energetico pubblicata a febbraio 2019, esclude la detrazione in esame per gli immobili locati o concessi in comodato. Secondo l’attuale orientamento dell’Agenzia delle entrate (v. ris. n.  303E e 340E del 2008 e risp. N. 95 del 2019) potrebbero fruire dell’agevolazione in commento, solo i fabbricati strumentali utilizzati nell’esercizio dell’attività imprenditoriale. Dovrebbero essere invece esclusi dall’agevolazione quelli locati o dati in comodato a terzi dalle immobiliari di gestione. La tesi non ha però fondamento perché la normativa, come confermato dalla Cassazione, non prevede questo vincolo.
I fatti in causa. Una società immobiliare di locazione impugnava la cartella di pagamento emessa ex art. 36-ter D.p.R. 600/1973 per il recupero di maggiore Ires, a seguito del disconoscimento della detrazione del 55% per interventi di riqualificazione energetica di edifici prevista dall’art. 1 c. 344 L. 296/2006. Le eccezioni del contribuente venivano accolte in entrambi i gradi di merito.
La Corte, dopo aver ricostruito il quadro normativo, analizza la ratio della norma agevolativa affermando che il beneficio fiscale introdotto dalla Finanziaria 2007 non riguarda la più limitata categoria dei (soli) soggetti Irpef, ma è diretta a beneficio di tutte le categorie immobiliari e di tutti i soggetti che ne hanno la proprietà, inclusi i titolari di reddito d’impresa (e le società), a condizione che questi ultimi abbiano sostenuto spese per il potenziamento dei loro cespiti (ed a prescindere dalla categoria reddituale di riferimento), in coerenza con la finalità pubblicistica di un generalizzato miglioramento energetico del patrimonio immobiliare nazionale, che rimarrebbe parzialmente (con riferimento ai beni posseduti dalle società di gestione immobiliare) indebolita a causa dell’interpretazione restrittiva proposta dall’Agenzia. La Corte pertanto conclude confermando che il beneficio fiscale, consistente in una detrazione dall’imposta lorda per una quota pari al 55% degli importi rimasti a carico del contribuente, di cui all’artt.1, commi 344 e seguenti, della legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) e al decreto del ministero dell’economia e delle finanze del 19.2.2007, per le spese documentate relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, spetta anche ai soggetti titolari di reddito d’impresa (incluse le società), i quali abbiano sostenuto le spese per l’esecuzione degli interventi di risparmio energetico su edifici concessi in locazione a terzi. Restano esclusi invece gli immobili in locazione finanziaria per i quali la detrazione compete all’utilizzatore e non alla società concedente ai sensi dell’art. 2 comma 2 del DM 19.2.2007.
Al fine di mettere fine all’ingente contenzioso che si è creato in materia si auspica pertanto un aggiornamento della prassi ministeriale, ormai superata da molteplici pronunce della Cassazione (v. anche sent.19815/2019; 19816/2019), oltre che dalla norma di comportamento Aidc di Milano n. 182/2012. 

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