Depositi fiscali sempre responsabili per l'accisa

Depositi fiscali sempre responsabili per l'accisa

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Di Sbandi Ettore

Con la sentenza n. 30904/19, la Corte si è pronunciata in merito ad un’operazione di bunkeraggio con cui navi dirette all’Estero venivano rifornite di gasolio estratto da un deposito fiscale in regime sospensivo da accisa.
A fronte di un mutamento non autorizzato di destinazione del carico, che pertanto non era giunto a destinazione, al depositario veniva contestata l’evasione dell’imposta per non aver adempiuto all’obbligo di monitorare il trasferimento della merce fino alla destinazione dichiarata.
Al fine si statuire sulla responsabilità di quest’ultimo, la Corte richiama l’art. 6 del TUA che, anche alla luce della Det. Direttoriale 7 dicembre 2010, Prot. 158235/RU, prevede che il depositario-speditore che immette in circolazione la merce sia tenuto a seguire una procedura predefinita: in particolare egli è tenuto a generare telematicamente la bozza dell’e-AD (da presentare alle autorità competenti dello Stato membro di spedizione) che deve contenere l’Ufficio-luogo di consegna della merce con indicazione dell’ufficio di esportazione. Dopo aver ottenuto la convalida del documento, con contestuale attribuzione del codice ARC, il depositario-speditore deve consegnare la documentazione al trasportatore, in modo tale da consentire a quest’ultimo, in caso di dirottamento della merce, di comunicare la variazione di rotta al sistema informatizzato annotando gli estremi dell’e-AD (modificato) sul registro di carico e scarico.
A fronte di tale procedimento, Il depositario-speditore è tenuto a monitorare il trasferimento della merce fino alla destinazione dichiarata, obbligo che viene meno solo con la effettiva realizzazione del procedimento previsto. Infatti, premesso che la circolazione del carburante in sospensione di accisa si conclude nel momento in cui la merce lascia il territorio UE – come certificato nella nota dell'Ufficio doganale di esportazione sulla base del visto dell'Ufficio doganale di uscita -  l’eventuale dirottamento della merce non comunicato dal depositario-mittente all’Autorità di destino, rappresentando uno “svincolo irregolare” della stessa, deve essere trattato alla stregua di una “immissione in consumo” ai sensi dell’art. 2, co. 2, lett a TUA, cui consegue l’esigibilità dell’accisa.

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