Entro maggio 2020 dovrà essere emanato un Decreto attuativo ed allora sarà in vigore anche in Italia la c.d. plastic tax, l’imposta sul consumo di manufatti aventi funzione di contenimento, protezione o consegna di merci e prodotti alimentari, realizzati con l’impiego, anche parziale, di materie plastiche monouso (denominati MACSI).
La Legge di Bilancio, dopo mesi di resistenze, ha finalmente imposto una tassazione, a peso, sui prodotti di plastica non biodegradabile e monouso, di qualunque forma e genere, ad esclusione di quelli adibiti a contenere e proteggere medicinali. È dunque evidente l’intento di trovare meccanismi di gettito che, al contempo, perseguano finalità sociali e di orientamento dei consumi, disincentivando il mercato del materiale plastico monouso penalizzandone produzione e commercio, in coerenza con le linee di intervento UE (Dir. n. 2019/904).
Come imposta indiretta sulla produzione e sul consumo, ed al pari degli altri prodotti gravati da analoga imposta interna, l’obbligazione tributaria sorge al momento della produzione, dell’importazione definitiva ovvero dell’introduzione da altri Paesi UE, e diviene esigibile al momento dell’immissione in consumo nel territorio italiano.
Il soggetto obbligato e il momento di esigibilità dell’imposta variano, dunque, a seconda del luogo di produzione o provenienza del manufatto:
(i) se realizzato nel territorio nazionale, l’imposta graverà sul fabbricante e sarà esigibile al momento della cessione ad altri soggetti nazionali, anche se sul tema si registrano interessanti questioni, per esempio circa la configurazione del soggetto obbligato e/o delle modalità di riaddebito dell’imposta, le quante volte il fabbricante non sia il proprietario dei beni prodotti, ma sia un mero terzo produttore;
(ii) qualora il manufatto provenga da altri Paesi UE, l’onere cadrà invece sul cessionario, all’atto dell’acquisto nell’esercizio della propria attività, ovvero sul cedente all’atto della cessione a privati, presentandosi quest’ultimo caso come concretamente più complesso, attesi gli oneri di identificazione in Italia che un cedente deve porre in essere per ottemperare al disposto normativo, elemento questo che rileva anche per le ipotesi di vendite a distanza o e-commerce.
(iii) Nel caso di MACSI provenienti da Paesi extra UE invece, l’imposta graverà sull’importatore all’atto dell’importazione definitiva sul territorio italiano.
Anche la determinazione del quantum dell’imposta e dei relativi adempimenti pone interessanti questioni. La plastic tax, infatti, è fissata nella misura di euro 0,45 per ogni chilogrammo di materia plastica contenuta nei MACSI (prima delle modifiche di conversione, l’importo era di 1 Euro), e l’accertamento viene effettuato sulla base delle dichiarazioni trimestrali, le quali devono contenere tutti gli elementi necessari a determinare l’ammontare dell’imposta dovuta (che saranno più dettagliatamente previsti nel Decreto Attuativo). In ogni caso, il pagamento è periodico con F24 e può essere oggetto di apposita compensazione.
Si suppone però di non semplice esecuzione un criterio di calcolo del peso dei prodotti che imponga, alla fonte, la conoscenza di dati numerici (rapporto di peso tra plastica ed altre materie su un prodotto finito), di rilievo presso stabilimenti produttivi spesso non di diretta gestione o nell’ambito di catene commerciali assai diluite e distanti.
Non si applica, tuttavia, l’imposta per le cessioni in paesi UE o extra UE, per le quali sono attivabili i rimborsi di legge per cui l’imposta è restituita, al cedente o all’esportatore, purché la stessa sia stata riportata nella documentazione commerciale corredata dalla prova del pagamento.
Da ultimo, è bene individuare che, alle imprese attive nel settore di produzione dei cd. MACSI sopra descritti, è infine riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 10% delle spese sostenute nel 2020, per l’adeguamento tecnologico, anche se gli importi sono complessivamente limitati.
PLASTIC TAX: nuova imposta sulla plastica
29 dicembre 2019