Garanzia per il rimborso del credito Iva con assunzione diretta da parte della capogruppo o controllante, possibile solamente per i gruppi di impresa che redigono il bilancio consolidato.
L’Agenzia delle entrate, con la risposta n. 6 del 17 gennaio 2020, ha precisato che in caso di credito Iva da richiedere a rimborso, per un importo superiore a 30.000 euro, la garanzia può essere prestata dalla società che risulta capogruppo ovvero dalla controllante, a patto che sussistano tutti i requisiti previsti dalla normativa Iva e, in particolare, dall’art. 38-bis, del DPR 633/1972.
Nell’ipotesi oggetto di interpello presentato all’Ufficio, l’istante è una società in liquidazione che, in sede di bilancio finale di liquidazione, presenta crediti tributari Iva e IRES. In particolare, il credito Iva è di importo superiore a 30.000 pertanto il relativo rimborso è subordinato alla presentazione di idonea garanzia da parte del richiedente, come previsto dal comma 4 del citato art. 38-bis del decreto Iva. In proposito, il successivo comma 5 dell’articolo in commento, prevede che per i gruppi di società con patrimonio risultante dal bilancio consolidato superiore a 250 milioni di euro, la garanzia può essere prestata mediante la diretta assunzione da parte della società capogruppo o controllante della obbligazione di integrale restituzione della somma da rimborsare, comprensiva degli eventuali interessi.
Ebbene, essendo l’istante una società partecipata al 50% da una pubblica amministrazione e per il restante 50% da una società per azioni, con patrimonio superiore a 250 milioni, a totale partecipazione pubblica, ha ritenuto di potersi avvalere della prestazione della garanzia da parte di una ovvero dell’altra società controllante, indipendentemente dalla redazione di un bilancio consolidato di gruppo. Ciò in quanto, a parere dell’istante, benché riferita ai gruppi societari di rilevante consistenza patrimoniale, tornerebbe applicabile al caso di specie la possibilità di offrire la garanzia mediante assunzione diretta dell’obbligazione da parte di un’Amministrazione dello Stato ovvero di una società a totale partecipazione pubblica, anche se di diritto privato.
In questo modo, infatti, il credito erariale sarebbe evidentemente tutelato, data la natura pubblica dei soggetti che presterebbero la garanzia, in quanto la solvibilità sarebbe assicurata e la tutela del credito erariale sarebbe pari a quella offerta dalla garanzia fideiussoria rilasciata da una banca o da un’impresa commerciale privata.
L’Agenzia delle entrate nega tout court detta possibilità, chiarendo che la disposizione richiamata dall’istante riguarda espressamente i soli gruppi societari, con un patrimonio risultante dal bilancio consolidato superiore a 250 milioni di euro. Nel caso di specie, invece, non esiste un bilancio consolidato di gruppo, né di fatto una società capogruppo o controllante, mentre i suddetti requisiti sono essenziali ai fini dell’applicazione del comma 5 dell’art. 38-bis.
La società capogruppo o controllante - ai sensi dell’art. 2359 c.c. - intendendosi per tale quella posta al vertice del gruppo ovvero quella preposta alla redazione del bilancio consolidato, è la sola che può prestare la garanzia tramite assunzione diretta dell’obbligazione, sempre che il patrimonio netto del gruppo superi il limite previsto dalla norma.