Contratti e perimetro oggettivo appalti

Contratti e perimetro oggettivo appalti

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Di Santacroce Benedetto, Polsinelli Federica

Committente di appalti, subappalti e altri contratti nominati alla ricerca delle fattispecie soggette al nuovo meccanismo di controllo delle ritenute. L’art. 4 del D.L. 124/2019, convertito in legge il 17 dicembre 2019 con sostanziali modifiche, reca una serie di misure chiaramente volte a contrastare l’evasione fiscale in settori particolarmente critici e ad impedire l’illecita somministrazione di manodopera. In particolare, la disposizione, allentando la stretta sugli appalti, introduce un meccanismo di controllo a carico del committente, chiamato a richiedere alle imprese esecutrici copia delle deleghe di pagamento F24 con le ritenute versate e a porre in essere una serie di verifiche.

Non mancano tuttavia dubbi sulla corretta individuazione del perimetro applicativo delle disposizioni in esame.

La novità procedurale colpisce l’esternalizzazione di servizi.

La decisione di affidare a soggetti terzi, opportunatamente selezionati, attività in outsourcing è sempre più diffusa e le ragioni possono essere individuate nella esigenza di acquistare un servizio marginale rispetto al proprio core business oppure ancora nella decisione strategica di assegnare il servizio a soggetti altamente qualificati in un determinato settore.

Va poi rilevato che l’affidamento a terzi di opere o servizi sovente avviene attraverso contratti di appalto. Tuttavia l'applicazione delle disposizioni non è limitata ai soli contratti di appalto, subappalto, o affidamento a soggetti consorziati ma ricomprende anche i rapporti negoziali “comunque denominati”. Pertanto, nel meccanismo disegnato dal legislatore, al di là del nomen juris attribuito alla fattispecie contrattuale, occorre sempre soffermarsi sulla sostanza della stessa.

A ciò va aggiunto che tali contratti devono essere caratterizzati dal prevalente utilizzo di manodopera, in contesti cd. labour intensive, presso le sedi di attività del committente, con l'utilizzo di beni strumentali di sua proprietà, o comunque a lui riconducibili in qualunque forma. Si pensi, per quest’ultimo caso, agli strumenti concessi in comodato o locati o noleggiati all’appaltatore.

In prima analisi, è possibile sostenere che i contesti labour intensive si caratterizzano per la marginalità dell’apporto di attrezzature e di capitale rispetto a quello delle prestazioni di lavoro. In sostanza, si è in presenza di attività che si risolvono essenzialmente nel lavoro umano. Va da sé che nella pratica rientrano nell’ambito applicativo della norma molteplici servizi come quelli di logistica, pulizia, facchinaggio, reception, portierato, manutenzione, servizi informatici, vigilanza, ma anche contratti con la GDO o in generale con le imprese operanti nel settore e-commerce che hanno esigenze connesse alla gestione dei magazzini per le operazioni di arrivo e spedizione delle merci. Altro settore sicuramente coinvolto è poi quello agricolo: basti pensare a tutti i casi in cui la prestazione lavorativa riguardi la coltivazione, la trasformazione dei prodotti agricoli e così via. Inoltre, nella prassi quotidiana sempre più spesso case di riposo o case di cura private decidono di appaltare a cooperative servizi infermieristici o fisioterapeutici.

Tuttavia, non è detto che il perimetro applicativo si riferisca solo a tali casi o che la manodopera vada intesa nella sola accezione prevalentemente manuale, ben potendo essere recepita come forza lavoro in generale. Anzi una più attenta analisi potrebbe ricondurre nell’alveo della disposizione ulteriori fattispecie; si pensi al servizio di revisione contabile in cui è comunque dominante la fornitura della prestazione lavorativa e contestualmente scarso l’uso dei beni materiali.

Ulteriori dubbi sull’operatività della norma sorgono poi nel caso in cui, ad esempio, una società informatica viene chiamata a svolgere servizi informatici presso la committente e per la sua realizzazione utilizza il proprio software. Quest’ultimo elemento sarebbe dirimente e non consentirebbe di rendere operative le disposizioni esaminate.

Infine, va osservato che la norma si presenta interessante sotto altro profilo: in passato la genuinità del contratto di appalto, spesso riqualificato in contratto di somministrazione di manodopera, è stato oggetto di discussione nei casi le attrezzature e i mezzi necessari per la realizzazione dell’opera o del servizio dedotti nel contratto venivano messi a disposizione da parte del committente. La norma pertanto, così come formulata, sembra ora confermare che nell’appalto ciò che conta non è la titolarità dei mezzi ma la loro organizzazione.

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