Corrispettivi, avvio graduale in base all’erogato per le cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motore; modifiche al tracciato record dei dati, con corrispettivi al lordo, e non più al netto, di quanto documentato con fattura elettronica, e possibilità di trasmettere anche i dati di gpl e metano; invio infine con cadenza trimestrale, e non mensile, per chi liquida con tale frequenza l’imposta. Con provvedimento congiunto pubblicato in data 30 dicembre 2019, Agenzia delle Dogane e Monopoli e Agenzia delle entrate sono intervenute modificando il precedente provvedimento n. 106701 del 28 maggio 2018, rilasciando contemporaneamente il nuovo tracciato unico valido per le cessioni di carburanti e come registro di carico e scarico.
Gradualità
Il quantitativo complessivo di benzina o gasolio erogato nel 2018 determina la tempistica di avvio della trasmissione dei corrispettivi giornalieri da parte degli impianti. Al di là delle ghost station, già a regime dal 1° luglio 2018, tutti gli altri impianti dal 1° gennaio 2020 avrebbero dovuto infatti iniziare ad inviare le informazioni relative alle cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori. A seguito di un confronto con le associazioni di categoria, e tenuto conto delle problematiche tecniche rappresentate, con il provvedimento congiunto è stato invece stabilito come l’obbligo riguarderà inizialmente, dal 1° gennaio 2020, solamente gli impianti che hanno erogato complessivamente nel 2018 una quantità superiore a tre milioni di litri di benzina e gasolio. Per garantire un avvio graduale, i corrispettivi di gennaio, febbraio e marzo 2020 potranno essere inviati entro il 30 aprile 2020, per poi tornare alla cadenza ordinaria (e quindi a partire dalle vendite di aprile 2020) caratterizzata da una frequenza mensile di trasmissione entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento. Per i contribuenti IVA trimestrali per i quali il provvedimento ha invece riconosciuto, a prescindere dalla data di concreto avvio dell’obbligo, la possibilità di invio dei dati entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento. A partire dal 1° luglio 2020, l’obbligo di invio riguarderà infine gli impianti che, nel 2018, hanno erogato quantità non superiori a 1,5 milioni di litri mentre dal 1° gennaio 2021 tutti gli esercenti, a prescindere dalle quantità erogate nel 2018, saranno tenuti alla trasmissione.
Tracciato record
E’ stato modificato anche il tracciato unico che permette di inviare le informazioni valide per la comunicazione dei dati dei corrispettivi e di movimentare il registro di carico e scarico. Tra le principali novità apportate, va segnalato l’invio dei dati al lordo, e non più al netto, dei corrispettivi certificati con fattura: sarà quindi l’Agenzia delle entrate a scorporare, dall’ammontare complessivo ricevuto, gli importi documentati anche con fatture elettroniche, evitando la duplicazione dell’imposta in capo ai soggetti. Con lo stesso tracciato potranno, ma non c’è alcun obbligo in questo senso, essere inviate anche le informazioni relative alle cessioni di GPL e Gas metano.