Apertura novità accise

Apertura novità accise

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Di Santacroce Benedetto, Sbandi Ettore

Nuova stretta per il pagamento delle imposte sui carburanti con rafforzamento del sistema di pagamento dell’IVA anticipata per i prodotti estratti da un regime sospensivo delle accise e con cancellazione quasi totale delle ipotesi in cui è possibile utilizzare la lettera d’intento, per le benzine ed il gasolio destinati all’autotrazione.

Il tutto, è dettato dalle gravissime esigenze antifrode, in quanto nello specifico settore sono registrati fenomeni fraudolenti pervasivi che ammontano ad un ammontare di IVA e accisa evasa pari a 6 miliardi di euro. Di contro, occorre osservare che il sistema è ormai, come si dirà, ipercontrollato, tracciato e garantito, urgendo ora un’efficace azione di controllo pervasiva in ogni livello.

Venendo alle novità sostanziali e lasciando ad altro commento le novità sulla circolazione dei prodotti soggetti ad accise, il decreto fiscale, ora convertito in legge prevede delle modifiche alle regole imposte dalla Legge 205/2017. Questa norma, come si ricorda, ha introdotto un sistema di pagamento dell’Iva per i carburanti estratti da depositi fiscali o depositi di destinatari registrati. Per queste ipotesi, salve eccezioni destinate ai soggetti c.d. affidabili (per dimensioni e qualifiche soggettive), l’IVA viene pagata con F24 al momento dell’estrazione del gasolio e delle benzine per autotrazione.  La norma ha una portata assai complessa ed ha creato un sistema ibrido tra l’IVA e le accise che ha creato difficoltà solo in parte risolte dalla molto attesa circolare 18/E/2019 dell’Agenzia Entrate.

Un nodo che ora la norma scioglie attiene proprio al sistema sospensivo generale: i trasferimenti in sospensione di accisa sono sempre e comunque (anche) in sospensione di IVA, che verrà scontata all’estrazione con F24 se il soggetto non è ritenuto affidabile. Tra questi, vi sono i depositi di dimensione inferiore a 3000 mc, parametro discutibile e che non appare considerare la realtà della filiera.

Viene poi eliminata la possibilità di emettere lettere di intento aventi ad oggetto gasolio e benzina destinati all’autotrazione, di cui al co. 937, art. 1, L. 205/17, il sistema primario di frode erariale nel settore. In particolare, viene introdotto alla predetta legge 205/17 due ulteriori commi (941 bis e 941 ter) all’art. 1.  Tali commi prevedono rispettivamente che:

  • l’utilizzo della lettera d’intento non è più consentito per le cessioni e per le importazioni definitive di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori e degli altri prodotti carburanti o combustibili da individuare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze introdotti in un deposito fiscale;
  • la lettera d’intento rimane consentita per gli autotrasportatori che acquistano gasolio ai fini dello svolgimento della propria attività di trasporto presso un deposito commerciale di cui all’art. 25 del TUA.  

Ulteriore modifica nel mondo delle accise riguarda la generalizzazione del sistema di tracciatura INFOIL per tutti i depositi fiscali superiori a 3000mc; anche questo, per la verità, si presenta come un aggravio eccessivo vista la complessità ed i costi infrastrutturali del processo, in un sistema ormai tracciato.

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