Lotteria scontrini con segnalazione, credito d'imposta e scontrino unico

Lotteria scontrini con segnalazione, credito d'imposta e scontrino unico

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Di Santacroce Benedetto

Posticipato al 1° luglio 2020 l’avvio della lotteria degli scontrini; utilizzo del codice lotteria in luogo del codice fiscale per partecipare all’estrazione; segnalazione, e non più sanzione diretta, dell’esercente che rifiuta di acquisire il codice lotteria: oltre alla riscrittura integrale in sede di conversione di queste misure contenute all’articolo 20 del decreto-legge n. 124 del 2019, in materia di corrispettivi telematici si segnalano anche la previsione della possibilità di utilizzare sistemi di incasso evoluti che permetteranno, attraverso forme di pagamento elettronico, di assolvere all’obbligo della memorizzazione e trasmissione. Infine, si riconosce un credito di imposta per le commissioni addebitate agli esercenti per l’utilizzo dal 1° luglio 2020 di strumenti di pagamento elettronici.

Segnalazione

In sede di conversione, oltre alla partenza dal 1° luglio 2020 della lotteria degli scontrini, è stata eliminata la sanzione amministrativa da 100 a 500 euro per gli esercenti che, ai fini della partecipazione del contribuente alla lotteria degli scontrini, rifiutassero il codice fiscale del contribuente o non trasmettano i dati della prestazione o cessione. Oltre a prevedere la sostituzione del codice fiscale con il codice lotteria, il quale andrà generato sull’apposito portale web della lotteria, le sanzioni sono state sostituite da un sistema di segnalazioni: il consumatore può infatti segnalare nella sezione dedicata dell'apposito Portale Lotteria la circostanza che l'esercente al momento dell'acquisto abbia rifiutato di acquisire il codice lotteria. Queste segnalazioni verranno utilizzate dall'Agenzia delle entrate e dalla Guardia di Finanza nell'ambito delle attività di analisi del rischio di evasione. Inoltre, proprio in ragione della prevista abrogazione delle sanzioni, è stata esclusa la moratoria sanzionatoria in precedenza riconosciuta per i primi sei mesi di applicazione della lotteria.

Scontrino unico 

I soggetti che effettuano attività di commercio al minuto o assimilate, non tenuti a emettere fattura se non a richiesta del cliente, potranno assolvere agli obblighi di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri anche mediante sistemi di incasso "evoluti", che prevedano forme di pagamento elettronico (ivi comprese carte di credito o di debito) e consentano la memorizzazione, l’inalterabilità e la sicurezza dei dati. Per questo si parla di cd. scontrino unico. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate verranno definite le informazioni da trasmettere, le regole tecniche ed i termini per la trasmissione, oltre alle caratteristiche dei sistemi evoluti di incasso in grado di assicurare la necessaria sicurezza e inalterabilità dei dati.

Credito di imposta

A decorrere dal 1° luglio 2020, infine, per i costi sostenuti per le transazioni effettuate con carte di credito, di debito o prepagate nonché anche di altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili, viene riconosciuto un credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione, in misura pari al 30 per cento delle commissioni addebitate: unica condizione per beneficiarne è l’avere dichiarato ricavi e compensi riferiti all'anno d'imposta precedente in misura non superiore a 400.000 euro.

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