Forniture ad accisa agevolata: Cassazione, ordinanza n. 29203/2019

Forniture ad accisa agevolata: Cassazione, ordinanza n. 29203/2019

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Di Santacroce Benedetto, Sbandi Ettore

La società titolare di un deposito commerciale che, nella cessione di carburante ad accisa assolta per scopi che godono di una particolare agevolazione, abbia ecceduto i limiti previsti dalla legge per il riconoscimento del beneficio fiscale, deve considerarsi solidalmente responsabile per il pagamento della maggiore accisa accertata.

Con queste conclusioni, la Corte di Cassazione (ord. n. 29203/2019) torna sul tema delle forniture ad accisa agevolata, caricando i fornitori di oneri di controllo e di compliance sempre molto rilevanti.

La pronuncia afferiva in particolar modo alla disciplina introdotta dal DM 454/2000, che all’art. 1 prevede l’applicazione di aliquote di accisa ridotte per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica. I soggetti titolari di macchine agricole, per l’esercizio di tali attività, possono infatti rifornirsi dei prodotti petroliferi denaturati - nei limiti delle assegnazioni effettuate dall’ufficio regionale o provinciale - presso i depositi fiscali ed i depositi commerciali, annotandone di volta in volta qualità e quantità sul libretto di controllo cd. UMA.

Tali annotazioni sono convalidate, all'atto di effettuazione della fornitura, dall'esercente il deposito fornitore, con apposizione del proprio timbro e firma sul libretto stesso.

Ebbene, tale regime di agevolazione è consentito a condizione che sia rispettato il limite previsto e riconosciuto dall’autorità, sicché l’ulteriore consumo, non potendo rientrare nella previsione agevolativa, comporta il pagamento della maggiore imposta “progressiva”, la quale è caratterizzata proprio dal disallineamento che sussiste tra il momento di realizzazione del presupposto e quello della sua esigibilità; se infatti il presupposto impositivo dell’accisa sorge al momento della fabbricazione od importazione del prodotto, l’esigibilità è posticipata all'atto della relativa immissione in consumo nel territorio dello Stato.

Al fine di identificare i soggetti debitori dell'imposta, la Corte procede a una ricostruzione normativa che, partendo dalla normativa unionale, alla luce dell’art. 8 della Direttiva CE 2008/118 identifica il "debitore dell'accisa divenuta esigibile" - nelle ipotesi di svincolo, anche irregolare, dei prodotti sottoposti ad accisa da un regime di sospensione - nel depositarlo autorizzato, destinatario registrato o qualsiasi altra persona che svincola i prodotti sottoposti ad accisa dal regime di sospensione dall'accisa o per conto della quale tali prodotti sono svincolati dal regime di sospensione dall'accisa (e, in caso di svincolo irregolare dal deposito fiscale, qualsiasi altra persona che abbia partecipato a tale svincolo); tutti soggetti, ovviamente, solidalmente responsabili per il tributo o il maggior tributo dovuto.

La Direttiva Accise ha trovato attuazione nel nostro ordinamento nel TU Accise, che prescrive altresì che l’accisa è esigibile anche quando venga accertato che non si sono verificate le condizioni di consumo previste per poter beneficiare di un’aliquota ridotta o di una esenzione (perché ad esempio è stato superato il limite previsto per il beneficio).

La Cassazione, dunque, dalla lettura coordinata della normativa unionale e nazionale, porta ad individuare, tra i coobbligati, tutti i soggetti che - non avendo rispettato i limiti previsti per il riconoscimento del beneficio fiscale - abbiano concorso a sottrarre la merce ceduta all'accertamento ed al pagamento dell'imposta.

Resta aperto, sulle forniture agricole agevolate, il più ampio tema della responsabilità dei fornitori per ipotesi di utilizzo in frode del carburante fornito nell’ambito di operazioni formalmente corrette, con quantitativi come da libretto di controllo e soggetti acquirenti correttamente identificati. In queste ipotesi, si discute ancora sulla responsabilità tra cedenti e cessionari, dovendosi però per i primi, necessariamente, operare un esame individuale che identifichi, almeno, forme di negligenza professionale propedeutiche alla contestazione del tributo.

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