Servizi di sponsorizzazione verso aziende italiane e territorialità dell'Iva

Servizi di sponsorizzazione verso aziende italiane e territorialità dell'Iva

CONDIVIDI SU

Di Santacroce Benedetto, Abagnale Anna

Un soggetto passivo che fornisce i servizi logistici ed organizzativi necessari per la realizzazione di un evento in Italia ad un’associazione non residente emette nei confronti di quest’ultima un’unica fattura fuori campo IVA ai sensi dell’art. 7-ter DPR 633/1972.

Con la risposta ad interpello n. 35 di qualche giorno fa, l’Agenzia delle Entrate si pronuncia sul tema, talvolta trattato in maniera un po’ affrettata, della territorialità. In quest’occasione a chiedere un chiarimento è il committente del servizio, ovvero un’associazione tedesca con sede in Germania che si trova ad organizzare una conferenza nella città di Venezia. L’evento si realizza con la partecipazione del Comune nonché di una Fondazione con sede in Italia che mette a disposizione i propri locali. Come spesso accade in questi casi, oltre al luogo in cui allestire la convention, la Fondazione offre “chiavi in mano” tutti i servizi necessari per realizzare l’evento, tra cui il catering, la traduzione simultanea, i servizi tecnici, la pulizia, la copertura con tecnostruttura, la segreteria amministrativa, etc... La Fondazione acquista tali servizi da diversi fornitori italiani che emettono nei suoi confronti fatture con Iva e rivende un unico servizio complesso al soggetto passivo tedesco.

A questo punto si pone il problema di come fatturare 

Dopo aver ricordato la regola generale sulla territorialità dei servizi B2B, per cui la tassazione è nel Paese del committente (artt. 44 e 45 Direttiva 2006/112/CE e art. 7-ter del Decreto interno), l’Agenzia ricorda un suo pregresso intervento che funge da guida nei casi in cui la complessità del servizio fornito genera dei dubbi. Si tratta della Circolare 37/E/2011 che, con riferimento al servizio di allestimento di fiere ed esposizioni, ha precisato che le prestazioni di servizi rese a favore dei soggetti che organizzano l’evento possono considerarsi come un’unica complessiva prestazione rilevante come servizio generico e, pertanto, soggetto alla regola generale della territorialità nel Paese del committente. Alla stessa stregua deve considerarsi il servizio prestato dalla Fondazione. Sicché, secondo le Entrate, è corretta la fattura emessa dalla Fondazione fuori campo IVA ai sensi dell’art. 7-ter DPR 633/1972. Specularmente, i servizi di sponsorizzazione resi dall’Associazione tedesca nei confronti di aziende italiane, sono da considerarsi operazioni territorialmente rilevanti in Italia, per cui l’obbligo di assolvimento dell’imposta è carico del committente che vi provvede col meccanismo del reverse charge.

Il documento di prassi commentato è da leggersi in aggiunta alle ulteriori pronunce, di giurisprudenza e di prassi, che negli ultimi anni si sono susseguite sul tema. Oltre alla Circolare 37/E/2011 richiamata, si ricordano, tra le varie, le Risposte n. 115 del 2018, nn. 47 e 99 del 2019, che nel delineare diversi aspetti della territorialità dei servizi presentano qualche elemento di discordanza tra di loro e rispetto all’interpretazione delle norme europee fornita con le Note esplicative della Commissione UE del 26 ottobre 2015.

Sul punto forse dopo tante risposte sarebbe necessaria una circolare di più ampio respiro, basata su un confronto a livello europeo per evitare casi di doppia imposizione o di non imposizione.

}