Garanzie per il rimborso Iva richiesto dalla stabile organizzazione

Garanzie per il rimborso Iva richiesto dalla stabile organizzazione

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Di Santacroce Benedetto, Ficola Simona

Garanzia per il rimborso Iva alla stabile organizzazione di un soggetto estero solo con titoli di Stato o garantiti dallo Stato o da fideiussione o polizza fideiussoria.

L’Agenzia delle entrate torna sul tema delle garanzie per il rimborso Iva richiesto, in questo caso, dalla stabile organizzazione di un soggetto non residente.

Con la risposta n. 42 di ieri, l’Agenzia si è pronunciata nuovamente sul tema delle garanzie per il rimborso Iva e, conformemente alla risposta n. 6 del mese scorso, ha precisato quali sono le ipotesi in cui la capogruppo può prestare garanzia con assunzione diretta ovvero quali sono le ipotesi escluse.

Nel caso di specie, la società istante, quale stabile organizzazione di un soggetto non residente, facente parte di un gruppo di imprese e a sua volta controllata da altre società non residenti, richiedeva all’Agenzia la possibilità di non prestare la garanzia, in quanto titolare dei requisiti richiesti dalla norma ovvero, in caso contrario, di poterla prestare tramite assunzione diretta da parte della capogruppo non residente.

In particolare, l’art. 38-bis del decreto Iva prevede che i soggetti che non rientrano nelle ipotesi di rischio possono ottenere i rimborso di imposta, di importo superiore a 30.000 euro, previa presentazione della dichiarazione annuale ovvero dell’istanza di rimborso da cui emerge il credito, recante il visto di conformità o la sottoscrizione alternativa, corredata da dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti la sussistenza di talune condizioni fra cui la circostanza che il patrimonio netto non sia diminuito, rispetto al periodo precedente, di oltre il 40 per cento. Sul punto l’istante, precisando che trattandosi di S.O. non redige un autonomo bilancio d’esercizio, ritiene che per la verifica di tale requisito possa far riferimento indifferentemente al patrimonio netto contabile redatto ai fini IRES ovvero, in subordine, al bilancio d’esercizio redatto dalla casa madre, seppur con principi contabili differenti rispetto a quelli italiani. Inoltre, qualora si rendesse obbligatoria la prestazione di una garanzia, l’istante fra presente che la controllante ha un patrimonio netto contabile risultante dal proprio bilancio d’esercizio superiore a 250 milioni di euro, limite individuato dalla normativa Iva per l’assunzione diretta della obbligazione di integrale restituzione della somma da rimborsare, ma non provvede alla redazione di un bilancio consolidato.

L’Agenzia delle entrate nega tout court entrambe le soluzioni prospettate dall’istante. Anzitutto perché la S.O. non redigendo il bilancio d’esercizio non ha, con riferimento alla propria posizione, un patrimonio netto di riferimento, come richiesto dalla norma e, ancor più importante, l’Agenzia richiamando la Corte di Giustizia UE precisa che la S.O. e la casa madre sono di fatto un unico soggetto e non esiste alcun rapporto giuridico tra di loro, pertanto il requisito della marcata diminuzione del patrimonio netto va verificato in capo alla casa madre.

Inoltre, qualora si renda necessaria la prestazione della garanzia, secondo l’Agenzia la capogruppo, essendo una società non residente nel territorio dello Stato così come tutte le altre società del gruppo e non redigendo un bilancio consolidato di gruppo ai sensi del DLgs 127/1991 come richiesto dalla normativa Iva, non potrebbe prestarla.

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