Accise: gli effetti della traslazione dell’imposta sul diritto al rimborso

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Di Sbandi Ettore

In tema di rimborso di accisa armonizzata (sul gas metano), la Corte di Cassazione, con sentenza n. 2810 del 6 febbraio 2020 ha statuito che “la prova indiziaria della traslazione dell'imposta, quale fatto impeditivo del diritto al rimborso stesso, ai sensi dell'art. 29 della L. n. 428 del 1990, può essere fornita dall'Agenzia delle Dogane anche mediante la produzione del bilancio d'esercizio dell'imprenditore percosso (o contribuente di diritto), a condizione che da esso possa evincersi che dei relativi esborsi l'imprenditore stesso abbia tenuto conto nella determinazione del prezzo finale praticato all'utente inciso (o contribuente di fatto); qualora, all'esito, risulti dimostrata la traslazione dell'imposta, la C.T.R. procederà poi - quanto all'accertamento dell'effettivo arricchimento in capo ad ASEC, nell'ipotesi di erogazione del rimborso dell'accisa eccedente - ad un nuovo esame degli elementi indiziari emergenti dagli atti di causa (id est, stante la natura "chiusa" del giudizio di rinvio, di quanto già tempestivamente allegato in fatto dalle parti nella fase di merito), e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità”.

Nel caso di specie, una società fornitrice di gas metano impugnava il silenzio rifiuto dell’amministrazione nei confronti della propria richiesta volta ad ottenere il rimborso delle forniture effettuate ad aliquota agevolata, incontrando il rigetto della Commissione territoriale (in primo e in secondo grado) la quale - sebbene riconoscesse il carattere agevolato delle forniture – dichiarava l’estinzione del suddetto diritto stante l'intervenuta traslazione dell'imposta sugli utenti, ai sensi dell'art. 19 del DL n. 688/1982.

La Corte allora ha riconosciuto che l'inserimento delle accise in discorso nell'ambito dei costi di produzione per l’acquisto di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci, è indicativo del fatto che “di esse l'odierna controricorrente ha certamente tenuto conto nella determinazione del prezzo finale del metano pagato dagli utenti, avendo trattato ai fini contabili il prezzo di acquisto del metano stesso, al lordo delle relative imposte”.

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