Corrispettivi telematici: esoneri 2020 per marginalità da verificare

Corrispettivi telematici: esoneri 2020 per marginalità da verificare

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Di Santacroce Benedetto, Magrini Marco

La circolare n. 3/E/2020 dell’Agenzia, in materia di corrispettivi elettronici, affronta il tema degli esoneri ma non chiarisce tutti i dubbi.

Conferma che l’esonero non ha, in linea di principio, portata soggettiva, ma debba essere ricavato da specifiche disposizioni che riguardano le singole operazioni IVA delle differenti attività poste in essere dai contribuenti. L’accesso ai casi di esonero è facoltativo al pari della fatturazione elettronica spontanea per le attività di commercio al minuto e assimilate (art. 22 Dpr. 633/1972) che richiederebbero i corrispettivi elettronici.

Gli esoneri stabiliti dal D.M. 10 maggio 2019 (art. 2, co. 1, D.lgs. 127/2015), integrato dal D.M. 24 dicembre 2020, a decorrere dal 1° gennaio 2020, non più temporanei, limitati al 2019, ma sostanzialmente permanenti (salvo variazioni, art. 3 del Decreto), sono riferibili alle operazioni IVA:

  • nell’elenco art. 2 Dpr 696/1996, già escluse dallo scontrino e ricevuta fiscale, salvo alcune eccezioni (es. carburanti per autotrazione a cui la circolare riserva una specifica disamina);
  • per prestazioni di gestione del servizio delle lampade votive nei cimiteri (art. 1, lett. b-bis ma resta l’obbligo di ricevute o scontrini fiscali), trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito (certificazione con i titoli di viaggio, interpello n. 394/2019);
  • collegate e connesse a quelle esonerate di cui sopra, in reciproca relazione, presentando elementi comuni sia nell’oggetto sia nei soggetti (a prescindere dal loro valore rispetto al volume di affari);
  • effettuate a bordo di navi, aerei o treno con trasporto internazionale (luogo di partenza e arrivo situati in due Stati diversi), ma non con altri mezzi (resta l’obbligo nei trasporti con pullman);
  • marginali (non collegate o connesse), nel limite dell’1% del volume d’affari complessivo del contribuente dell’anno precedente.

Nessuna indicazione dalla circolare circa l’esonero per marginalità dei ricavi che per gli anni successivi al 2019 e 2020 resta critico. Per il 2020 la verifica delle condizioni di esonero per marginalità deve tenere conto del volume di affari 2019, ma la decisione in merito al comportamento può, fortunatamente, essere rimandata in presenza della moratoria (art. 2, co. 6-ter D.lgs. 127/2015). Questa infatti consente a coloro che sono sottoposti al nuovo obbligo dal 1° gennaio 2020 (volume di affari 2018 inferiore a 400mila euro) di continuare a certificare corrispettivi con scontrino fiscale e ricevuta fiscale, senza incorrere in sanzioni, ma solo fino al 30 giugno 2020 (circ. 15/E/2019 e ris. 6/E/2020) a condizione che la trasmissione telematica venga effettuata entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione e fermo restando il rispetto dei termini di liquidazione dell’IVA e di emissione di scontrini e ricevute fiscali (che in fase transitoria soddisfano l’adempimento di memorizzazione). 

Se il legislatore non concederà la moratoria in modo permanente, sarà problematico verificare il parametro di marginalità sulle operazioni effettuate nell’esercizio 2020 (ammontare dei ricavi e volume di affari) per applicare il relativo esonero nel corso del 2021. Appare oggettiva l’inconciliabilità della tempistica fra introduzione di un Registratore telematico, in data necessariamente anteriore rispetto all’inizio dell’esercizio interessato e la verifica dei dati parametrici da utilizzare (ricavi e compensi teoricamente marginali e volume di affari), disponibili solo dopo la chiusura.

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