Credito di imposta per i registratori telematici in attesa di ulteriori chiarimenti sotto il duplice profilo della decorrenza per la sua fruibilità e della sua spettanza in caso di acquisti effettuati per il medesimo gruppo da una centrale unica di approvvigionamento.
Decorrenza
Quanto alla fruibilità del credito, la norma di riferimento si limita a individuare nel biennio 2019 e 2020 il periodo entro il quale gli acquisti di registratori telematici ovvero l’adeguamento dei misuratori fiscali esistenti devono essere effettuati. Allo stesso modo si esprimono le Entrate con la circolare n. 3/E del 21 febbraio 2020, sottolineando come la concessione del contributo è riconosciuta per le spese sostenute in tali due annualità. L’averne sopportato il relativo costo legittima quindi gli esercenti a valersi del beneficio sotto forma di credito di imposta.
Nel documento di prassi in commento nessuna indicazione viene tuttavia fornita, né è desumibile dalla lettura della stessa, come e se si possa beneficiare del credito nelle diverse ipotesi in cui i contribuenti, in via facoltativa, abbiano optato per la memorizzazione e la trasmissione dei dati a partire dal 1° gennaio 2019.
La situazione è molto più frequente di quanto si possa immaginare, in quanto può avere potenzialmente interessato, ad esempio, tutti gli esercenti che avevano optato in precedenza per la trasmissione dei corrispettivi avvalendosi di quanto stabilito per la GDO – Grande Distribuzione Organizzata dalla legge n. 311 del 2004. L’articolo 1, comma 429 della finanziaria 2005 aveva infatti riconosciuto alle imprese operanti nel settore della grande distribuzione, la possibilità di trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate, distintamente per ciascun punto vendita, l'ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi. Con la previsione dell’obbligatorietà dei corrispettivi telematici disposta dal decreto legislativo n. 127 del 2015, l’opzione esercitata è rimasta valida fino al 31 dicembre 2018, imponendo quindi a tali soggetti, dal 1° gennaio 2019, la rifiscalizzazione dei punti vendita, reinstallando i misuratori fiscali oppure optando per la memorizzazione e l’invio con le nuove modalità. I relativi acquisti potrebbero essere stati sostenuti nel corso del 2018: se il pagamento è avvenuto interamente in tale anno, la previsione normativa escluderebbe la possibilità di avvalersi del credito di imposta. Mentre un eventuale pagamento rateale, protrattosi nel 2019, dovrebbe garantire il beneficio stesso.
Centrale di acquisto
Altro tema non affrontato nella circolare n. 3/E/2020, ma che si auspica possa costituire oggetto di una risposta a FAQ tra quelle in via di pubblicazione sul sito dell’Agenzia delle entrate, riguarda l’individuazione del soggetto a cui riconoscere il credito quando i costi per l’acquisto o l’adattamento siano stati sostenuti in maniera centralizzata all’interno di un gruppo ad esempio dalla controllante. L’ipotesi è molto frequente nei casi di catene distributive in franchising, dove la capogruppo, ovvero la titolare del marchio, effettua solitamente l’acquisto delle macchine per poi affidarle, ad esempio con un contratto di noleggio o di comodato gratuito, all’esercente finale o alla rete di franchising.
Il credito dovrebbe spettare, in questi casi, alla capogruppo che ha effettivamente sostenuto la spesa; in alternativa potrebbe essere riconosciuto in capo a ciascun esercente finale ed ai titolari del franchising, cui la capogruppo potrebbe rifatturare l’acquisto, ad un costo pari al prezzo iniziale sostenuto con il fornitore dei registratori telematici.