Esente da IVA la prestazione resa dal medico al telefono

Esente da IVA la prestazione resa dal medico al telefono

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Di Santacroce Benedetto, Abagnale Anna

Il chiarimento fornito dalla Corte di Giustizia con la sentenza di ieri, causa C-48/19 può tornare utile in un periodo come questo in cui le consulenze mediche, comprese quelle telefoniche, sono aumentate in maniera esponenziale.

Al riguardo, è bene ricordare che la norma europea (art. 132, par. 1, lett. c), Direttiva 2006/112/CE) prevede il regime di esenzione dall’IVA a condizione

  • (i) che trattasi di prestazione medica e
  • (ii) che la stessa sia effettuata nel contesto dell’esercizio delle professioni mediche e paramediche così come definite dagli Stati membri.

Il concetto di “prestazione medica” è legato allo scopo terapeutico dell’attività, ed è quest’ultimo, e dunque né il luogo né il mezzo, a determinare se una prestazione medica deve essere esentata dall’IVA o meno. Per costante giurisprudenza della Corte sono da considerarsi tali le prestazioni che hanno lo scopo di diagnosticare, di curare e, nella misura del possibile, di guarire malattie o problemi di salute, indipendentemente dalle modalità (compresa quella telefonica) con cui sono rese.

Né può essere determinante in senso contrario la mancanza di prescrizione medica precedente la consultazione telefonica o di trattamento medico concreto conseguente. Insomma, è sufficiente che la consultazione consista nella spiegazione della diagnosi e delle terapie possibili o anche nella proposta di modifica dei trattamenti seguiti affinché si ricada nella categoria delle “prestazioni mediche”, dal momento che anche siffatte prestazioni possono perseguire uno scopo terapeutico in quanto consentono alla persona interessata di comprendere la sua situazione sul piano medico e di agire di conseguenza (ad esempio, assumendo o meno un determinato farmaco).

Al contrario, prestazioni che si riducono alla comunicazione di informazioni su patologie o terapie non rientrano in tale nozione, così come non vi rientra la fornitura di informazioni di ordine amministrativo (quale ad esempio un recapito di un medico).

In definitiva, è vero che la consulenza telefonica relativa alla salute dell’utente è una prestazione esente ai fini IVA, ma attenzione a che il suo scopo terapeutico sia effettivo. 

Sempre sul tema delle prestazioni mediche, la Corte è intervenuta ieri con un’ulteriore sentenza (causa C-211/18), quest’ultima focalizzata, più che sulla natura della prestazione, sui requisiti dell’ente che la eroga. Il principio di diritto enunciato dai giudici europei, al di là della fattispecie specifica che riguarda un problema specifico di diritto portoghese, può essere riassunto nei seguenti termini: l’art. 132, par. 1, lett. b), Direttiva 2006/112/CE esenta dall’IVA, tra le altre, le cure mediche e le operazioni strettamente connesse svolte da istituti ospedalieri, centri medici etc. «a condizioni sociali analoghe…» a quelle vigenti per gli enti di diritto pubblico. L’esistenza di una convenzione tra l’ospedale privato e le Autorità pubbliche di uno Stato con cui siano fissati i prezzi dei servizi resi ai pazienti è un elemento che può essere preso in considerazione al fine di verificare se i servizi di assistenza forniti dall’ente ospedaliero privato siano forniti a condizioni sociali analoghe a quelle vigenti per gli organismi di diritto pubblico. Solo in questo caso il regime di esenzione dall’IVA sarebbe legittimamente applicabile.

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