Sospensione termini processo tributario: decreto legge n. 11/2020

Sospensione termini processo tributario: decreto legge n. 11/2020

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Di Santacroce Benedetto, Lodoli Lorenzo

Non sembra esserci spazio per una sospensione generale dei termini processuali nel giudizio tributario sulla base del DL 11/2020. Se infatti analizziamo il testo dell’art. 1 del DL 11/2020 ci si rende conto come la portata dei precetti, ai fini della giustizia tributaria, sia minima se non inesistente.

L’art. 1 comma 1 del DL 11/2020 stabilisce che le udienze relative a processi pendenti sono rinviate d’ufficio in data posteriore al 22 marzo 2020. Sono anche sospesi, dal 9 al 22 marzo, i termini per il compimento di qualsiasi atto inerente ai processi di cui al comma 1.

Il comma 2, del medesimo articolo, prevede poi che la sospensione riguarda solo i “termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti indicati al comma 1”, vale a dire, i “procedimenti civili e penali pendenti […]” per i quali è fissata l’udienza. 

Il dettato normativo non è stato, purtroppo, particolarmente felice generando più di un dubbio sulla possibile applicazione nel processo tributario del termine di sospensione introdotto dall’art. 1, comma 2 del DL 11/2020.

Per ottenere la proroga dei processi, come disciplinata dal comma 1, se si procede ad una interpretazione letterale della norma, debbono essere due condizioni:

  • deve già essere stato notificato il ricorso in quanto il processo deve essere pendente al 9 marzo;
  • si deve poi trattare di processi per i quali sia stata fissata l’udienza tra il 9 e il 22 marzo, chiedendo, per la sua applicazione, quindi, uno stadio processuale in cui sono decorsi i termini per la costituzione in giudizio di entrambe le parti.

Ne consegue che anche la proroga dei termini processuali dovrebbe essere soggetta alle medesime condizioni.

Non si ritiene, ad oggi, di interpretare l’espressione “ai procedimenti indicati al comma 1” come un mero rinvio generale alla tipologia di procedimenti (ossia, civili, penali, tributari e militari), anche se, presumibilmente, sarebbe l’interpretazione più conforme alla volontà del Legislatore che voleva introdurre delle misure straordinarie finalizzate a salvaguardare, nel “periodo cuscinetto”, la tutela del diritto alla difesa.

Sulla base di quanto dedotto, ad oggi, la proroga dei termini processuali potrebbe operare solo ed esclusivamente per il deposito di documenti e memorie e in casi molto circoscritti.

Ne consegue che per i giudizi tributari i termini per ricorsi, appelli e per i relativi depositi debbano, in via cautelativa, essere rispettati.

Sul punto dovrebbe essere intervenuta la relazione illustrativa al DL 11/2020 in vista della conversione la quale, sul tema della sospensione dei termini processuali civili, penali tributari e militari (art. 1 comma 2 del DL 11/2020), prevede, in via interpretativa, che “il comma 2 dello stesso articolo 1, con disposizione di portata generale, riferita a tutti i procedimenti e processi civili e penali pendenti (anche quando non sia fissata udienza nel periodo interessato), dispone la sospensione di tutti i termini per il compimento di qualsiasi attività processuale, ivi inclusi gli atti di impugnazione”.

Da tutto ciò sembrerebbe che il Legislatore abbia concluso per una interpretazione dell’art. 1 comma 2 del DL 11/2020 che prevede la sospensione dei termini per tutti i procedimenti tributari pendenti.

Anche in questo caso comunque non sarebbero sospesi i termini per la presentazione dei ricorsi introduttivi in quanto la norma, e la relazione illustrativa, parlano sempre e solo di procedimenti pendenti e nel processo tributario la pendenza della lite si ha con la notifica del ricorso.

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