Ravvedimento operoso in dogana

Ravvedimento operoso in dogana

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Di Santacroce Benedetto, Sbandi Ettore

Ravvedimento operoso ristretto anche in dogana, con effetti sull’applicazione delle sanzioni particolarmente gravosi per gli operatori sottoposti a visita con merce ferma presso il punto di confine. Il DL Fiscale 124 del 2019 ha infatti apportato modifiche all’articolo 13 del Decreto Legislativo n. 472 del 1997, abrogandone il relativo comma 1-bis e, dunque, con effetti diretti (ma non solo) sui tributi amministrati dall’Agenzia Dogane Monopoli.

In buona sostanza, per dazi ed Iva all’importazione, la chiusura di un contesto di verifica risulta più gravosa di quanto non fosse in precedenza, in quanto le riduzioni degli scaglioni tipiche del ravvedimento operoso non incontravano, nel quadro normativo prima in vigore, il limite della notifica del processo verbale di constatazione, che dunque era indifferente ai fini dell’applicazione della sanzione ridotta in dogana.

Ora invece, equiparando il quadro di legge applicabile alle Dogane con quello tipico anche delle Entrate, la notifica del PVC è una scriminante tra l’applicazione delle favorevoli riduzioni possibili prima di detta notifica e quelle applicabili dopo. Così, in caso di PVC, la sanzione è ridotta di un quinto del totale e non più, come in precedenza, di scaglio più favorevoli come un sesto o un settimo.

Per il sistema doganale, però, questa modifica normativa è particolarmente penalizzante per gli operatori, per due ragioni, una di tipo normativo ed un’altra di tipo operativo.

Anzitutto, perché le sanzioni doganali sono (eccessivamente e sproporzionatamente) gravose, soprattutto nelle ipotesi di irregolarità connesse all’import, dove l’applicazione letterale dell’art. 303 delle Leggi doganali comporta sanzioni pari anche al 500 o 600 per cento del tributo evaso. E dunque, un quinto della sanzione ammonta sempre ad un importo assai elevato.

In secondo luogo, perché in caso di verifica merce c.d. "in linea", ossia all’atto dello sdoganamento (e non, dunque, a posteriori), nella maggior parte dei casi non c’è un tempo tecnico di definizione della verifica, né di ponderazione da parte del contribuente. Ciò che di prassi accade, insomma, è che la spedizione viene selezionata per il controllo, questo si svolge lo stesso giorno e lo stesso giorno si esaurisce, con un PVC. Dunque, a fronte di tale atto, all’operatore non resta che opporsi, ovvero procedere con un ravvedimento, non più particolarmente favorevole in quanto sarà possibile accedere solo alla riduzione di un quinto del minimo della sanzione applicabile.

Passando in rassegna il dato normativo, si osserva dunque che per effetto dell’abrogazione del sopra citato comma 1-bis dell’articolo 13 D.Lgs. 472/1997, operata dall’articolo 10-bis della L. n. 157/2019, vengono ora ampliate le ipotesi di ravvedimento operoso includendovi anche i tributi non di competenza delle Agenzie fiscali ed estendendo ai tributi amministrati dall’Agenzia Dogane Monopoli l’ipotesi di cui alla lettera b-quater) dell’articolo 13 della norma in argomento. Per l’effetto, le ipotesi di ravvedimento operoso che, ora, possono essere perfezionate sono, quindi, oltre a quelle che erano già previste dal comma 1, lettere a), a-bis), b), b-bis), b-ter), anche quelle di cui al b-quater). 

In particolare ai sensi del comma 1, lettera b-quater), la sanzione è ridotta ad un quinto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione ai sensi dell'articolo 24 della Legge 7 gennaio 1929, n. 4. 

Infine, si evidenzia che la modifica normativa in esame non ha comportato alcuna tacita abrogazione della disposizione di cui all’articolo 20, comma 4, della Legge n.449/1997 che prevede, per quanto concerne i tributi doganali, nelle ipotesi di revisione dell’accertamento ad istanza di parte, ex articolo 11 del D.Lgs. n.374/1990, la non applicazione delle sanzioni amministrative.

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