Ancora una proroga per l’entrata in vigore del nuovo regime di rilascio dei certificati di origine da parte delle dogane, in precedenza già posticipato al 21 aprile a causa delle necessità di assestamento degli operatori ed ora differito di ulteriori 60 giorni a causa della diffusione del Covid-19.
Dunque, il nuovo procedimento, con il quale si abbandonerà la prassi del rilascio di certificati Eur1 previdimati, sostanzialmente firmati in bianco, entrerà a regime il 21 giugno 2021, data per la quale gli operatori devono attivare il processo di autorizzazione allo status di esportatore autorizzato se non vogliono rischiare tempi di ottenimento degli Eur1 lunghi o incerti.
Con la nota 91956 del 2019, infatti, l’autorità doganale ha inteso porre termine alla pratica di rilascio di Eur1 previdimati, in base alla quale gli esportatori o i loro rappresentanti possono oggi avere i certificati di fatto senza istruttoria, il giorno delle operazioni, restituendo all’Ufficio i modelli non utilizzati.
Questa pratica, pur utile nel senso della speditezza delle operazioni, non è più ritenuta sostenibile sul piano giuridico e, per questo, l’Agenzia ha disposto che, per avere un certificato Eur1, è necessario attivare un iter amministrativo, con istanza motivata e documentata e conseguente provvedimento di rilascio (o di diniego).
Questo nuovo flusso, per molti versi, ha allarmato gli operatori, che vedono rischi dovuti a possibili lungaggini procedurali, se si considera che un certificato in molti casi serve, se non in tempo reale, almeno 24 ore prima della partenza della merce.
Da più parti sono stati chiesti dagli operatori chiarimenti e garanzie, arrivati con la nota 200901 del 2019, con la quale le Dogane sono nuovamente intervenute sulle prossime modalità di ottenimento, da parte degli operatori, dei certificati Eur1 che attestano l’origine preferenziale delle merci, garantendo tempi ridotti per il rilascio degli Eur1 per le esportazioni ripetitive, un proroga di 90 giorni dell’attuale regime provvisorio (fissato al 21 aprile 2020, ora ulteriormente prorogato di 60 gironi) e corsie privilegiate per il raggiungimento dello status di esportatore autorizzato da parte di soggetti noti alle dogane o certificati AEO.
Con questa nota, infatti, le Dogane hanno offerto un’importante apertura, consentendo che "il rilascio dei certificati potrà avvenire contestualmente alla presentazione della richiesta, nei casi in cui la documentazione presentata sia esaustiva, avvalendosi a tal fine di riscontri già effettuati, come nei casi di operazioni di carattere ripetitivo". Dunque, per operazioni ripetitive e ben documentate, il certificato potrà essere rilasciato "a vista", auspicando che, almeno a livello locale, tale pratica venga riservata in generale almeno ai soggetti certificati AEO e/o rappresentati da soggetti a loro volta AEO e sulla base di una documentazione snella e non necessariamente riepilogativa, in dettaglio, di complessi e riservati processi industriali.
Ma prima ancora del rilascio dei certificati, è bene ricordarlo, resta sempre il tema del riconoscimento dello status di esportatore autorizzato, che permette di attestare l’origine direttamente sulle fatture di vendita, senza bisogno degli Eur1 e, dunque, di attivare un procedimento amministrativo ad hoc.
È questa, sicuramente, la frontiera di qualità che devono inseguire gli operatori nazionali, dovendosi estendere il regime semplificato non solo alle grandi imprese, ma anche a quelle medie e piccole che ora beneficano di ulteriori 2 mesi, fino al 21 giugno. Su questo tema, visto anche l’aumento delle istanze ricevute, la stessa Dogana ha già previsto semplificazioni, riconoscendo per l’autorizzazione ci si potrà avvalere di "eventuali riscontri già effettuati, come nei casi di operatori titolari di autorizzazioni AEO, limitandosi ad acquisire solo specifici elementi integrativi di cui non sia già in possesso".